La clausola “p.f.r.”, ovvero di pari facoltà di rimborso, consente ad ogni cointestatario del buono fruttifero postale di incassare lo stesso ma, secondo Poste Italiane, non è ritenuta utilizzabile in caso di decesso di uno dei cointestatari, essendo pertanto necessario coinvolgere anche tutti gli eredi del defunto.
La condotta di Poste Italiane non è corretta in quanto, il cointestatario con pari facoltà di rimborso, nonostante il decesso dell’altro cointestatario, agisce in forza di un proprio diritto sulla base delle condizioni contrattuali pattuite al momento dell’emissione del buono.
Conseguentemente Poste non può richiedere la quietanza di tutti gli eredi del cointestatario defunto, in quanto tale richiesta non è fondata su una specifica norma di legge.