A far data dal 14 luglio 1986, contrariamente alle previsioni normative, in moltissimi casi Poste Italiane ha continuato a far sottoscrivere ai risparmiatori italiani buoni delle serie “P” e “O”, senza apporre i timbri modificativi della serie e degli interessi, o apponendo timbri riportanti solo in parte i nuovi rendimenti dovuti: ciò nonostante ha continuato a corrispondere i nuovi e minori interessi propri della serie “Q”, invece delle maggiori somme risultanti dal retro del buono.
È sorto così un forte ed ampio contenzioso, che ha visto i titolari di buoni fruttiferi postali più volte vittoriosi nei confronti di Poste Italiane, sia con pronunce della Corte di Cassazione, sia con decisioni dei vari Tribunali e dell’Arbitro Bancario Finanziario.
Questo non significa che tutti i possessori di buoni fruttiferi postali sottoscritti a partire dal 14 luglio 1986 possono ottenere il pagamento delle somme riportate nel retro dei buoni! Ma, grazie alle numerose ed autorevoli pronunce intervenute, è ora possibile determinare in quali casi (ed in presenza di quali requisiti) i titolari di buoni fruttiferi postali possono richiedere, ed ottenere, la corresponsione dei maggiori interessi riportati del retro dei propri buoni.