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Attività professionaleBlocco del pignoramento per mutuo non pagato, lo dice il tribunale

8 Settembre 2020

In questo periodo di crisi finanziaria le rate dei mutui stanno diventando sempre più pesanti da sostenere. In molti casi è davvero difficile pagarle regolarmente e i rischi connessi sono solitamente piuttosto seri. Innanzitutto, la banca può segnalare il debitore nelle liste dei cattivi pagatori, rendendo difficoltoso il futuro accesso a nuovi finanziamenti.

Successivamente una società specializzata nel recupero crediti tenterà una conciliazione ma gli importi medi dei mutui non facilitano certamente un accordo. L’ultimo passaggio sarà il recupero giudiziale del credito che può comportare anche il pignoramento dell’immobile. Insomma, non pagare le rate del mutuo può comportare segnalazioni, un forte aggravio di costi e la perdita dell’immobile. Vogliamo, però, riportare un caso di un blocco del pignoramento per mutuo non pagato, lo dice il tribunale con un’importante Ordinanza. Scopriremo nelle prossime righe a quali situazioni fa riferimento il magistrato.

Inefficacia del mutuo come titolo esecutivo

Di recente il tribunale di Asti si è espresso in merito ad una richiesta di pignoramento. Un cliente aveva sottoscritto con una banca un mutuo ipotecario finalizzato a consolidare diversi finanziamenti. Una società di cartolarizzazione aveva poi acquistato dalla banca il credito vantato nei confronti del cliente. A seguito del mancato pagamento di alcune rate, la società aveva richiesto al tribunale di potersi rivalere sull’immobile del cliente. Normalmente in questi casi inizia la proceduta di pignoramento. Questo pronunciamento però, può davvero costituire un precedente ed una speranza per tante famiglie in difficoltà. L’Ordinanza chiarisce, infatti, quando il mutuo non costituisce idoneo titolo esecutivo.

Blocco del pignoramento per mutuo non pagato, lo dice il tribunale

Per comprendere meglio la decisione del tribunale, dobbiamo specificare che il prestito in discussione è un mutuo per consolidamento debiti. Questo strumento consente di riunire più finanziamenti in un’unica rata rendendo così più sostenibili i pagamenti mensili. All’atto dell’erogazione quindi, la banca ha provveduto direttamente ad estinguere i precedenti debiti ma non ha consegnato direttamente la somma al cliente.
Proprio l’assenza di una effettiva consegna delle somme ha determinato l’impossibilità di procedere immediatamente con il pignoramento.

L’articolo 474 c.p.c stabilisce infatti che in mancanza di immediata trasmissione delle somme finanziate, il mutuo non costituisce titolo esecutivo.  Al momento quindi, l’Ordinanza interrompe la procedura di pignoramento. La Redazione intende continuare ad informare i Lettori in merito ai propri diritti ed alle modalità per farli valere.

 

 

Astudio Legale Avv. Alberto Rizzo
Avv. Alberto Rizzo

 

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