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InformazioneAbolizione del green pass: udienza al TAR Lazio, il prossimo 3 agosto

25 Luglio 2021

Tutti possono aderire all’impugnazione del passaporto sanitario: è l’ultima occasione per veder riconosciute – e mantenute – le nostre libertà costituzionali

 

L’udienza si terrà presso il TAR Lazio

Presso il Tribunale capitolino, grazie al ricorso promosso dagli Avvocati Linda Corrias e Francesco Scifo, si discuterà – il prossimo 3 agosto – la richiesta di abolizione del green pass.
Con gli Avvocati Roberto Zappia, Francesco Cinquemani, Laura Mana ed Eleonora Leoncini (https://youtu.be/vaOP5JCBGLU), è stato predisposto l’intervento ad adiuvandum, per supportare l’azione legale che ha come obiettivo l’abolizione del green pass. Chiunque può aderire al ricorso.

È sufficiente scrivere a: inforicorsoadiuvandum@gmail.com

Verranno, in risposta alla mail, fornite tutte le istruzioni per aderire alla causa.
L’azione punta a raccogliere quante più Persone possibili, accumunate dalla volontà di difendere le nostre libertà costituzionali ed i diritti fondamentali. Il termine per l’adesione scadrà il prossimo 31 luglio.

Esiste ancora lo Stato di Diritto?

È una domanda che molti si pongono – primo fra tutti Mimmo Caruso, autore dell’articolo Profili di illegittimità costituzionale del green pass – a causa delle continue proroghe dello stato di emergenza, della marginalizzazione del Parlamento, esautorato da una alluvione di atti amministrativi, quali i DPCM, solo formalmente coperti da generici decreti legge  e dalla compressione dei diritti e delle libertà dei Cittadini, sottoposti a penetranti controlli e pesanti sanzioni.

Ed è una domanda che tanti Cittadini si pongono dopo l’adozione del Decreto Legge che consente l’ingresso ad eventi sportivi, congressi, musei, teatri, cinema, concerti, bar, ristoranti, piscine, palestre, solo a chi ha effettuato la terapia genica anticovid, o ha un tampone negativo, ed è in possesso del cosiddetto green pass.

L’illegittimità costituzionale del green pass

È necessario, pertanto, verificare la compatibilità dei divieti ulteriori, odiosamente introdotti, con i principi costituzionali che riguardano la tutela dei diritti fondamentali della Persona, ossia i valori essenziali che i pubblici poteri devono attuare dal momento che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’Uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Costituzione).

È evidente che i diritti inviolabili della Persona si estrinsecano anche nei rapporti sociali di relazione, ovvero nella frequenza di quei luoghi di comunità, preclusi a chi non possiede il green pass, che concorrono allo sviluppo dell’identità personale intesa come diritto di ognuno di essere sé stesso, con il relativo bagaglio di interessi conviviali (bar e ristoranti), ricreativi (palestre e piscine) e culturali (teatri, musei, cinema, convegni).

Il contenuto dei diritti fondamentali

Con riserva assoluta di legge (non con decreto legge) e, in alcuni casi, con la riserva di giurisdizione, possono essere previste restrizioni al fine di realizzare altri interessi costituzionali, altrettanto fondamentali e generali nel rispetto dei requisiti della necessarietà e della ragionevolezza della limitazione (Corte Costituzionale, n. 141/1996).

Nel caso del decreto legge istitutivo del green pass è difficile ravvisare sia il requisito della necessarietà, sia quello della ragionevolezza.

La prima difetta in virtù della attuale situazione epidemiologica, del tutto sostenibile, con il tasso di occupazione delle terapie intensive al 2% e l’esistenza di efficaci cure alternative, come le cure domiciliari e gli anticorpi monoclonali.

La ragionevolezza manca, in assenza di evidenze scientifiche certe in ordine all’efficacia delle misure adottate ai fini dell’effettivo contenimento della diffusione dei contagi.

 

green pass

 

Adozione irragionevole del green pass

Non pare suggerita da criteri di persuasività razionale, inoltre, l’esclusione dall’ambito del green pass di treni, bus, metropolitane nei quali, specie nelle ore di punta, ben difficilmente può essere rispettato il distanziamento fisico a differenza di cinema, teatri, convegni, musei, bar, ristoranti laddove può essere più facilmente disposto il contingentamento degli ingressi.

La logica dell’esclusione del trasporto pubblico potrebbe essere ravvisata nell’esigenza di garantire lo spostamento dei lavoratori ma, così, verrebbe meno l’asserita preminenza del diritto alla salute, in nome del quale vengono pesantemente sacrificati altri diritti costituzionali.

La discriminazione introdotta ed adottata per Decreto Legge

La cosa che sconcerta di più è l’introduzione di un criterio di discriminazione tra Cittadini, introdotta dal Decreto e basato sull’adesione o no a determinati trattamenti sanitari, dei quali chiunque verrebbe a conoscenza per il semplice fatto della presenza fisica in determinati luoghi.

Ciò violerebbe sia il diritto alla privacy (diritto inviolabile della Persona, ex art. 2 della Costituzione), sia il principio di eguaglianza sostanziale (art. 3 della Costituzione), ravvisabile nel principio di ragionevolezza, in forza del quale la legge deve regolare in maniera uguale situazioni uguali ed in maniera diversa situazioni diverse.

Il principio di uguaglianza verrebbe violato con una irragionevole discriminazione tra cittadini non vaccinati e cittadini vaccinati, per i quali non sussiste alcuna certezza circa l’immunizzazione, considerato che il Decreto Legge stesso prevede la sottoposizione a quarantena, nel caso di contatti con soggetti positivi.

Green pass come strumento di coazione psicologica dei Cittadini

Non pare revocabile in dubbio che il green pass sia una forma di coazione psicologica per indurre i cittadini ad aderire alla campagna di vaccinazione contro il covid-19.

In questo senso è doveroso chiedersi quanto possa essere considerato libero ed informato il consenso (previsto dalla Carta dei diritti fondamentali UE) di chi decida di sottoporsi a terapia genica, solo per il timore di essere escluso dalla vita di relazione.

Sarebbe stato molto più lineare introdurre l’obbligo vaccinale per legge che però difficilmente potrebbe superare l’eventuale scrutinio della Corte Costituzionale.

La Consulta, infatti, si è più volte pronunciata sui presupposti di legittimità dell’obbligo vaccinale, ravvisabili nel:

  • sufficiente grado di certezza che il siero sia efficace nel proteggere il ricevente;
  • impedire il contagio;
  • sicurezza del preparato, che non deve comportare rischi di danni gravi alla salute di chi vi è assoggettato (in tal senso Corte Costituzionale n. 307/1990 e n. 5/2018).

La terapia genica è in fieri

Al riguardo, è opportuno osservare che le innovative tecniche di stimolazione genetica (https://avvocatoalbertorizzo.it/non-stiamo-zitti-innanzi-alla-somministrazione-della-terapia-genica-anticovid19/), con sperimentazione ancora in corso, dovrebbero suggerire particolari cautele sugli eventuali effetti avversi e sulla reale efficacia, atteso che gli stessi produttori e le autorità di vigilanza affermano che non vi è ancora la certezza che il preparato produca l’immunità sterilizzante e interrompa la trasmissione del contagio.

Quindi, se non vi è evidenza scientifica sull’immunizzazione, cade il presupposto stesso del green pass, che rivela la sua vera natura d’inaccettabile forma di pressione, pienamente incompatibile con i principi dello Stato di Diritto.

 

 

La sconcertante posizione di Draghi sul green pass

Il premier Draghi, nella conferenza stampa di presentazione del green pass, ha affermato che non vaccinarsi significa scegliere di morire.

Da una tale affermazione dovrebbe conseguire, senza dubbio, l’obbligatorietà immediata del vaccino e non la misura pulcinel-pilatesca del lasciapassare verde.

La Costituzione e il nostro ordinamento consentono l’obbligo vaccinale, come già avviene per il vaiolo, il tetano etc.

C’è tuttavia una grande differenza a livello giuridico tra l’obbligatorietà e la facoltatività: colui che subisce un danno da vaccinazione obbligatoria ha diritto automaticamente ad un indennizzo da parte dello Stato (Legge 210/92).

E visto il consenso (formalmente anche a uccidere) che viene fatto sottoscrivere ai Cittadini all’atto della punturina, non è poca cosa sapere di rimanere invalidi – seppure in ipotesi statistiche minimali – con due soldi in tasca.

Su iniezioni e Covid è in ballo la vita delle Persone

Come si può seriamente risolvere questo dilemma, con un ricattino da asilo?

Lo Stato non indennizza chi muore di covid e di terapia genica anti-covid, ma lo fa per epatite C e vaiolo: perché?

Veramente la discussione è solo sanitaria e vogliamo passare dai DPCM al green pass senza battere ciglio giuridico?

Sul vaccino lo Stato non si prende la responsabilità di stabilirne obbligo e indennizzo, le case farmaceutiche men che meno, ed il comune cittadino, costretto ad assumersi la responsabilità di una decisione così importante, non può scegliere liberamente, ma con una tagliola che ne vizia la volontà?

È valido e genuino il consenso di chi, in questi giorni, correrà alla vaccinazione per portare i figli in piscina?

Il virus attacca la libertà delle Persone

Il virus che infetta l’ordinamento sul bene costituzionalmente più prezioso, ovvero la libertà, non è meno grave di quello sanitario.

Le vie legislative sono due.

O il governo si assume la responsabilità di una vaccinazione obbligatoria, come per altre patologie, tutela la salute oltre ogni ragionevole dubbio e indennizza i più sfortunati.

Oppure la responsabilità se la assumono i cittadini, e lo Stato ne tutela la volontà, perché proveniente da soggetti capaci d’intendere e di volere.

Se il vaccino è un dovere civico e non vaccinarsi significa morire, urge l’obbligatorietà della punturina, con relativo indennizzo per salvare vite umane e stato costituzionale.

Il green pass è inapplicabile di fatto, perché costringerà i baristi a fare i poliziotti, e mostruoso di diritto, perché costringerà i giudici a cestinarlo.

Adesso la parola passa al TAR Lazio e ciascuno dei lettori di questo articolo potrà aderire a questa fondamentale battaglia di Vita e di Civiltà Giuridica.

Basta inoltrare una mail a questo indirizzo:
inforicorsoadiuvandum@gmail.com

 

 

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Civico24News del 26 luglio 2021

 

 

Per questi, e per altri approfondimenti, puoi iscriverti al canale Youtube dell’avvocato braidese Alberto Rizzo, specializzato in Diritto Bancario e Postale, nonché direttore generale dell’Accademia di Educazione Finanziaria, ente presieduto dal professor Beppe Ghisolfi, banchiere e scrittore internazionale: VISITA IL CANALE YOUTUBE
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