Importante provvedimento del Collegio di Torino dell’Arbitro Bancario Finanziario che ha affermato il diritto di una risparmiatrice di Alba, in provincia di Cuneo, a riscuotere gli importi riportati nella tabella collocata nel retro dei buoni, pari a quasi 250.000 euro complessivi, e non gli importi inferiori riconosciuti da Poste, pari a soli 110.000 euro.
La risparmiatrice, titolari di 4 buoni della serie “Q/P” emessi nel novembre del 1988, si era vista respingere le proprie richieste di riconoscimento degli interessi riportati nel retro dei buoni a causa di una modifica dei rendimenti avvenuta prima della sottoscrizione dei titoli, e di un timbro che Poste aveva apposto sopra la tabella con i nuovi rendimenti.
Con due decisioni identiche il Collegio di Torino dell’ABF ha sancito la prevalenza di quanto riportato sui buoni fruttiferi, rispetto alle modifiche apportate con decreto ministeriale in epoca antecedente alla firma dei buoni, e senza che a nulla valesse, a tal fine, il timbro apposto da Poste.
Il timbro apposto da Poste, infatti, prevedeva gli interessi dovuti esclusivamente per i primi venti anni di validità dei titoli, non dicendo nulla per gli interessi da corrispondersi in favore della titolare per gli ultimi dieci anni.
Con queste decisioni-gemelle Poste Italiane è stata condannata a rimborsare alla risparmiatrice, assistita dall’Avvocato braidese Alberto Rizzo – legale specializzato nel diritto bancario e postale – gli interessi previsti sui buoni per gli ultimi dieci anni di validità dei titoli, e non quelli inizialmente riconosciuti da Poste.
In tal modo la risparmiatrice è riuscita a farsi riconoscere quasi 14.000,00 euro in più rispetto a quanto voleva corrispondere Poste.
Si tratta di due importanti decisioni per le migliaia di titolari di buoni postali che in questi anni, decorsi i trent’anni dalla sottoscrizione, si recano presso gli uffici postali e che ignari dei propri diritti, si vedono riconoscere importi inferiori rispetto ai rendimenti previsti nei buoni.
“A tal fine è opportuno che ogni persona in possesso di un buono emesso dopo il giugno del 1986 faccia esaminare lo stesso per capire se ha diritto a farsi corrispondere un importo maggiore rispetto a quanto determinato da Poste e ciò anche se il buono è già stato incassato, purché non siano decorsi più di dieci anni da tale momento”, dichiara l’Avvocato Alberto Rizzo.
InvestireOggi del 01.02.2021
Corriere di Alba del 08.02.2021
Gazzetta d’Alba del 09.02.2021
Per questi, e per altri approfondimenti, puoi iscriverti al canale Youtube dell’avvocato braidese Alberto Rizzo, specializzato in Diritto Bancario e Postale, nonché direttore generale dell’Accademia di Educazione Finanziaria, ente presieduto dal professor Beppe Ghisolfi, banchiere e scrittore internazionale: VISITA IL CANALE YOUTUBE