L’Avvocato Alberto Rizzo di Bra, in Provincia di Cuneo, a seguito di tre distinti ricorsi presentati innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario di Torino, ha visto accogliere tutte le richieste di rimborso, con conseguente condanna a carico di Poste Italiane di corrispondere ai risparmiatori quanto risultante nella tabella posta nel retro dei buoni fruttiferi, e non i minori importi che aveva determinato unilateralmente Poste.
Il Collegio di Torino, confermando la tesi difensiva dell’Avvocato Alberto Rizzo, ha riconosciuto che la modifica in pejus dei tassi di interessi non è applicabile ai buoni postali sottoscritti in data successiva all’entrata in vigore del Decreto Ministeriale risalente al 13 giugno 1986, e riportanti ancora i maggiori rendimenti: in questo caso, infatti, sono da considerarsi prevalenti le condizioni riportate nella tabella posta sul retro del buono postale, rispetto a quelle dettate dal regolamento istitutivo, valutando come prioritaria la tutela dell’affidamento del risparmiatore, insorta al momento della sottoscrizione dei buoni.
Ecco i fatti
In un primo ricorso, i risparmiatori – residenti nell’Albese e figli del titolare nel frattempo deceduto – erano titolari di 4 buoni da lire 2.000.000 ciascuno, tutti sottoscritti nel 1987: al termine dell’arbitrato, si sono visti riconoscere ben 103.000 euro, al posto dei 58.000 euro inizialmente corrisposti da Poste.
Nel secondo caso, invece, i risparmiatori – domiciliati nel Cheraschese e legati da un rapporto di fratellanza – erano titolari un buono da lire 1.000.000 e di 4 buoni da lire 2.000.000 ciascuno, tutti del 1988: al termine della procedura, hanno ottenuto 117.000 euro al posto dei 71.000 euro calcolati sempre dall’intermediario postale.
In un terzo e, per il momento, ultimo caso, i titolari – residenti a Treiso – avevano 4 buoni da lire 1.000.000 ciascuno, tutti sottoscritti nel 1988: al termine dell’arbitrato, si sono visti riconoscere l’importo di 40.336 euro, al posto dei 22.774 euro inizialmente corrisposti da Poste Italiane.
L’Avvocato Alberto Rizzo segnala, ancora una volta, la necessità per tutti i risparmiatori che hanno sottoscritto buoni postali, a partire dal 14.7.1986, di far esaminare gli stessi per verificare se gli importi corrisposti o determinati da Poste Italiane sono effettivamente quelli dovuti in base alle consolidate e chiare pronunce della Cassazione e dell’Arbitro Bancario Finanziario.
“Sono tantissimi oggi i risparmiatori, o in alcuni casi i loro figli e nipoti, che si recano presso gli uffici postali per incassare le somme riportate sui loro buoni fruttiferi postali e si sentono dichiarare da Poste che quegli importi non sono dovuti. La verità in realtà – dichiara il Legale braidese -, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte e dall’Arbitro Bancario Finanziario, è un’altra, essendo necessario valutare ogni singolo buono per capire se le somme nel medesimo riportate sono effettivamente dovute. E per quelli già incassati vi sono dieci anni di tempo per valutare la correttezza del comportamento tenuto da Poste Italiane”.
Documento Word, 22 gennaio 2019