Un comportamento in contrasto con il principio di diritto affermato dalla Cassazione, a Sezione Unite, con la sentenza n. 13979/2007, che conferma il diritto dei risparmiatori a vedersi riconosciuti i rendimenti riportati, a prescindere
da quanto disposto dal decreto ministeriale. Per dirla con la rigorosa lingua del giurista, che l’avvocato Rizzo maneggia e possiede: “il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti.
In riferimento al saggio degli interessi, ne deriva che il contrasto tra le condizioni apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto ministeriale che ne disponeva l’emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo esso contrario alla funzione stessa dei buoni postali, destinati a essere emessi in serie.
Questo per rispondere alle richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori sulla possibilità che le condizioni alle quali l’amministrazione postale si obbliga possano risultare, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all’atto della sottoscrizione del buono”. Il consiglio ai possessori di questi titoli è, quindi, “di rivolgersi a professionisti specializzati nella materia della tutela del risparmio, per far verificare i propri buoni e controllare il diritto a ottenere l’applicazione dei rendimenti”. Lettori che si trovano in questa condizione possono contattare il giornale, cui l’avvocato ha dato disponibilità a offrire eventuali delucidazioni.
Il Monviso, 23 settembre 2019