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InformazioneLa nuova Direttiva sul credito al consumo rafforza l’importanza della valutazione del merito creditizio

17 Febbraio 2024

Dopo la recente decisione della Corte di Giustizia UE, Sez. III, 11 gennaio 2024, è prossima ad entrare in vigore nel nostro ordinamento la Direttiva CCD II: quali saranno gli effetti sul sistema finanziario e sui consumatori?

 

di Alberto Rizzo

 

Violazione del merito creditizio e nullità del finanziamento

Recentemente, la Corte di Giustizia UE con la sentenza dell’11 gennaio 2024, pronunciata nella causa C-755/22, Nárokuj s.r.ocontro EC Financial Services, a.sha chiarito quando sia possibile dichiarare la nullità del contratto di credito al consumo, in caso di violazione della valutazione del merito creditizio.

Nel caso esaminato, in particolare, la Corte ha valutato conforme al diritto della Unione sanzionare l’errata valutazione del merito creditizio con la nullità del contratto di credito, e ciò anche nel caso in cui il contratto sia già stato integralmente eseguito dalle parti, ed il consumatore non abbia subito alcuna conseguenza pregiudizievole per effetto di tale violazione.

La Corte, in via preliminare, ha ricordato che l’obbligo di valutare il merito creditizio del consumatore, previsto dall’art. 8 della Direttiva (UE) 2008/48, mira a tutelare i consumatori contro i rischi di sovraindebitamento e di insolvenza.

Per la Direttiva citata, infatti, è primario garantire a tutti i consumatori dell’Unione europea un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi, al fine di facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo.

La valutazione del merito creditizio

Inoltre, alla luce del considerando 26 della Direttiva 2008/48, l’obbligo di valutazione del merito creditizio risponde altresì alla finalità di responsabilizzare i creditori, al fine di evitare la concessione di prestiti a consumatori non solvibili.

Tale obbligo previene infatti il rischio di sovraindebitamento o di insolvenza, risultante da una verifica insufficiente, da parte dell’istituto di credito, della capacità e della propensione del consumatore a rimborsare il credito: e tali rischi, in capo al debitore, possono verificarsi anche dopo il rimborso del credito.

Ne consegue che la violazione dell’obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore non può essere sanata per il solo fatto dell’esecuzione integrale del contratto di credito: è irrilevante, peraltro, che il consumatore non abbia mosso alcuna obiezione rispetto a tale contratto durante il periodo di rimborso.

Le sanzioni applicabili

La Corte ricorda che il regime di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi dell’art. 8 della Direttiva 2008/48, deve essere definito in modo tale che le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive: la violazione può essere sanzionata, conformemente al diritto nazionale, con la decadenza del diritto del creditore agli interessi.

Peraltro, con riferimento al caso concreto, la Corte ha rilevato che subordinare la applicazione di una sanzione che implica la nullità del contratto di credito (nonché la decadenza dal diritto, per il creditore, di ottenere il pagamento degli interessi convenuti), alla condizione che il consumatore abbia subito una conseguenza pregiudizievole, potrebbe favorire l’inosservanza, da parte dei creditori, dell’obbligo loro incombente in forza dell’art. 8 della Direttiva 2008/48.

Infatti, questi ultimi potrebbero essere incentivati a non procedere ad una valutazione sistematica ed esaustiva del merito creditizio di tutti i consumatori ai quali concedono crediti, contrariamente agli obiettivi di responsabilizzazione dei creditori e di prevenzione di pratiche irresponsabili, al momento della concessione di crediti ai consumatori.

Ne consegue che, conclude la Corte, il principio di proporzionalità non osta a che uno Stato membro scelga di sanzionare la violazione delle disposizioni nazionali, che garantiscono la trasposizione dell’art. 8 della Direttiva 2008/48, mediante la nullità del contratto di credito e la decadenza del diritto del creditore al pagamento degli interessi convenuti, anche quando il consumatore non abbia subito conseguenze pregiudizievoli per effetto di tale violazione.

CCD II: la nuova direttiva sul credito al consumo

In questo quadro innovativo, si inserisce la Direttiva 2023/2225/UE (CCD II), relativa ai contratti di credito ai consumatori, che abroga la Direttiva 2008/48/CE (Consumer Credit Directive – CCD) posta a base della decisione poc’anzi commentata, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea il 30 ottobre 2023, ed entrata in vigore lo scorso 18 novembre.

In forza di tale provvedimento, gli Stati membri dovranno adottare entro il 20 novembre 2025 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla CCD II. Tali disposizioni saranno applicate a decorrere dal 20 novembre 2026.

La Direttiva 2008/48/CE continuerà comunque ad applicarsi ai contratti di credito in corso al 20 novembre 2026 fino al loro termine.

L’emanazione della nuova Direttiva sul credito al consumo rappresenta l’atto finale di un lungo procedimento di revisione della attuale Direttiva 48/2008/CE.

Queste le principali linee guida della direttiva CCD II sul credito al consumo:

  • estendere la tutela del consumatore ampliando l’ambito di applicazione della CCD;
  • garantire che i mutuatari abbiano un facile accesso a tutte le informazioni e siano informati sul costo totale del credito;
  • stabilire norme pubblicitarie più rigorose per ridurre il credito abusivo ai consumatori sovraindebitati e misure efficaci contro i prezzi eccessivi;
  • imporre ai finanziatori procedure di valutazione del merito creditizio al fine di valutare se i consumatori possono effettivamente rimborsare il loro credito.

Valutazione del merito creditizio ed accesso alle banche dati

La Direttiva introduce linee guida per la valutazione del merito creditizio dei consumatori.

Nello specifico, le Istituzioni Finanziarie dovranno condurre un’accurata analisi della capacità di rimborso dei consumatori prima di concedere una linea di credito. La valutazione tiene conto di vari fattori, tra cui la situazione finanziaria, l’occupazione, il reddito e le spese.

Questo dovrebbe assicurare che i contratti di credito stipulati siano adeguati alle circostanze finanziarie del consumatore, riducendo così il rischio di sovraindebitamento.

La CCD II, inoltre, regola l’accesso delle istituzioni finanziarie alle banche dati creditizie imponendo restrizioni all’uso dello strumento, garantendo un trattamento dei dati sicuro e nel pieno rispetto della privacy dei consumatori.

Modifiche contrattuali e tassi debitori

Vengono disciplinate le modalità di modifiche dei contratti di credito e dei tassi debitori per garantire che i consumatori siano adeguatamente informati e tutelati.

La CCD II mira a garantire che le procedure non mettano i consumatori in una posizione di svantaggio, esponendoli a rischi finanziari inaspettati.

 

Direttiva sul credito al consumo

 

Scoperto e sconfinamento

Il capitolo 7 della Direttiva è dedicato alla regolamentazione della concessione di scoperto e sconfinamento, con l’obiettivo di mitigare il rischio di indebitamento eccessivo tra i consumatori.

Questa sezione pone particolare enfasi su aspetti specifici, tra cui:

  • Definizione e classificazione di scoperto e sconfinamento. “Scoperto” è generalmente considerato come la possibilità di effettuare transazioni finanziarie quando il saldo del conto corrente scende al di sotto di zero, mentre lo “sconfinamento” si riferisce all’estensione del credito oltre il limite prestabilito.
  • Limiti e addebiti aggiuntivi. La CCD II stabilisce limiti chiari sulla quantità massima di scoperto o sconfinamento che può essere concesso, oltre a norme che regolano gli addebiti aggiuntivi. Questi limiti sono progettati per evitare che i consumatori accumulino debiti insostenibili a causa di tassi di interesse e spese eccessivamente onerose.

Recesso, scioglimento e rimborso anticipato

La Direttiva affronta le procedure relative al rimborso anticipato del credito, stabilendo le condizioni e le modalità con le quali i consumatori possono effettuare tale rimborso. Si tratta di un aspetto cruciale, poiché il rimborso anticipato può comportare riduzioni dei costi finanziari a vantaggio dei consumatori.

Il documento specifica, inoltre, le formule e i criteri per il calcolo dei costi associati al rimborso anticipato, compresi i possibili addebiti aggiuntivi.

Ciò è fondamentale per garantire che i consumatori siano pienamente informati sui costi e gli oneri associati al rimborso anticipato, consentendo loro di prendere decisioni finanziarie informate.

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) e contenimento dei costi

La Direttiva dedica il nono capitolo ad una regolamentazione avanzata in merito al TAEG e alle misure atte a contenere i tassi di interesse e i costi connessi ai contratti di credito. Vengono definiti requisiti per il comportamento degli operatori finanziari e le competenze del personale coinvolto nella concessione di crediti ai consumatori.

Cessione dei diritti e risoluzione delle controversie

Il Capitolo 13 della direttiva CCD II propone di quadro normativo avanzato che affronta la cessione dei diritti derivanti dai contratti di credito e stabilisce procedure dettagliate per la risoluzione delle controversie tra i consumatori e gli operatori finanziari.

Il processo di cessione comporta il trasferimento dei diritti sottostanti al contratto da un’istituzione finanziaria all’altra, imponendo da un lato l’obbligo di notifica tempestiva ai consumatori in caso di cessione dall’altro garantisce che le condizioni contrattuali siano mantenute durante e dopo il processo di cessione.

Conclusioni: educazione ed aiuto al consumatore

In sintesi, la direttiva CCD II rappresenta un importante passo in avanti nella tutela dei consumatori nella materia dei contratti di credito, promuovendo la trasparenza, la responsabilità e la consapevolezza al fine di contribuire alla creazione di un mercato del credito più equo ed efficiente.

La CCD II intensifica anche gli obblighi in capo ai finanziatori di promuovere l’educazione finanziaria del consumatore e di predisporre un aiuto ai consumatori in difficoltà.

Alla luce di quanto esposto, infine, è indubbio che la direttiva CCD II si presenta come un testo dalla forte valenza innovativa finalizzata, anche sulla scia dei più recenti arresti giurisprudenziali europei, ad ampliare la tutela del consumatore e a facilitare l’offerta transfrontaliera del credito al consumo.

 

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