Gli ispettori dell’Inps contestavano alla titolare di un’impresa cheraschese il mancato versamento dei contributi dovuti a seguito della sua iscrizione d’ufficio alla Gestione Commercianti, per gli anni dal 2014 al 2017, a causa dell’attività svolta come gestore del patrimonio immobiliare di proprietà, senza tuttavia aver esercitato alcuna attività di amministrazione e gestione diversa dalla mera locazione degli immobili acquisiti in capo alla stessa società.
Un’iscrizione “sulla scorta di incroci di dati documentali prove- nienti dalle varie banche dati, senza alcun accertamento diverso ed ulteriore rispetto a quello documentale”. In forza del verbale di accertamento veniva imposto alla società e, solidalmente, all’amministratore il paga- mento di una somma superiore ai 15 mila euro, a titolo di con- tributi, sanzioni aggiuntive e diritti di riscossione.
Su incarico dell’azienda, il legale braidese Alberto Rizzo, ha presentato ricorso sul provvedimento davanti al Giudice del Lavoro di Cuneo, la dottoressa Daniea Rispoli. Ora, con la recente depositata sentenza (la 12 del 2020) da parte del Tribunale di Cuneo, la titolare ha ottenuto ragione: si è dichiarato l’inesistenza dell’obbligo della ricorrente dell’iscrizione alla gestione commercianti, nonché l’insussistenza del pagamento dei relativi contributi, e l’invalidità degli atti adottati dall’Istituto per la riscossione del credito fondato su tale titolo, da cui è discesa l’invalidità dell’avviso di addebito impugnato.
Si legge ancora nella motivazione della sentenza come “Vale la pena ribadire che l’onere della prova della assenza dei presupposti per la pretesa contributiva fatta valere con l’avviso di addebito, incombe sull’ente previdenziale creditore”.
Per l’avvocato, si tratta di “un importante precedente a favore dei tanti soggetti che, analogamente alla mia cliente, dovessero ricevere richieste di pagamento da parte dell’Inps il quale, tra l’altro, è stato condannato a rifondere una parte molto consistente delle spese di lite”.
(mc.m.)