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Rassegna stampaBuoni postali fruttiferi: rimborso per mancati importi tabella retro

20 Ottobre 2020

C’è stato un nuovo provvedimento del Collegio di Torino dell’Arbitro Bancario Finanziario che ha ammesso i risparmiatori a riscuotere gli importi riportati dietro ai buoni fruttiferi postali e non quelli riconosciuti da Poste Italiane. Le info

 

Di recente c’è stato un nuovo provvedimento del Collegio di Torino dell’Arbitro Bancario Finanziario che ha ammesso i risparmiatori a riscuotere gli importi riportati dietro ai buoni fruttiferi postali e non quelli riconosciuti da Poste Italiane. Questo per gli anni dal 21° al 30°. Il ricorso in questione era stato presentato da 4 risparmiatori cuneesi che si sono affidati all’avvocato Alberto Rizzo. Ma veniamo ai dettagli.

Ricorso buoni fruttiferi postali

Quattro risparmiatori di Cuneo erano eredi di 5 buoni fruttiferi postali della serie Q/P emessi nel 1990. Fin qui nulla di strano. Il problema è che hanno chiesto all’intermediario che venissero riconosciuti gli interessi riportati dietro ai titoli e non quelli comunicati. Ricordiamo che con il Decreto Ministeriale del 1986 gli uffici postali avevano inserito sui vecchi titoli un timbro sul davanti e dietro con il quale si comunicava la nuova serie ed i nuovi tassi di interesse. Nel caso in questione, però, non vi era però alcun timbro che riportasse i rendimenti applicabili dal 21° al 30° anno.

La sentenza del Collegio di Torino sui bfp

Il Collegio di Torino ha affermato la prevalenza di quanto riportato dietro al titolo perché non vi era alcun riferimento ai rendimenti dal ventunesimo a trentesimo anno. Il timbro apposto da Poste Italiane, infatti, prevedeva interessi dovuti soltanto per i primi vent’anni dei buoni fruttiferi postali e nulla per gli interessi da corrispondersi in favore dei risparmiatori per gli ultimi dieci anni.

Grazie al provvedimento del Collegio di Torino, Poste Italiane dovrà corrispondere ai risparmiatori, assistiti dall’avvocato Alberto Rizzo di Bra esperto in diritto bancario, gli interessi previsti dalla tabella dietro ai buoni per gli ultimi dieci anni e non quelli inizialmente riconosciuti.

Così i quattro cuneesi, comunica l’avvocato, avranno oltre 100 mila euro in più rispetto a quanto voleva corrispondere l’intermediario. Questa è una decisione importante per i tanti risparmiatori che decorsi i 30 anni dalla sottoscrizione si recano presso gli uffici postali e si vedono riconoscere rendimenti inferiori rispetto a quelli previsti dal buono .
I consigli dell’avvocato sui buoni postali

L’avvocato Rizzo consiglia ai risparmiatori in possesso di buoni fruttiferi postali emessi dopo il mese di giugno 1986 di farli esaminare comunque per accertare se si ha il diritto a farsi corrispondere un importo maggiore di quello avuto. Questo anche se il buono postale è stato già incassato purché non siano trascorsi oltre dieci anni.

alessandra.dibartolomeo@investireoggi.it

 

 

 

 

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InvestireOggi, 20 ottobre 2019

 

 

Per questi, e per altri approfondimenti, puoi iscriverti al canale Youtube dell’avvocato braidese Alberto Rizzo, specializzato in Diritto Bancario e Postale, nonché direttore generale dell’Accademia di Educazione Finanziaria, ente presieduto dal professor Beppe Ghisolfi, banchiere e scrittore internazionale: VISITA IL CANALE YOUTUBE

 

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