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Rassegna stampaBuoni fruttiferi postali: l’avvocato Alberto Rizzo ottiene rimborso di oltre 72.000 euro a Bergamo

30 Ottobre 2020

Importante provvedimento del Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario che ha sancito il diritto di due risparmiatori di Bergamo, cointestatari di 12 buoni postali fruttiferi, a riscuotere gli importi riportati nella tabella posta nel retro dei medesimi, pari a circa 170.000 euro, e non gli importi inferiori riconosciuti da Poste e pari a soli 97.000 euro.

 

I risparmiatori, titolari di buoni emessi dal dicembre 1986 al novembre 1988, si erano visti respingere le proprie richieste di riconoscimento degli interessi riportati nel retro degli stessi a causa di una modifica dei rendimenti avvenuta nel 1986, prima che loro li sottoscrivessero, e di un timbro che Poste aveva apposto sopra la tabella con i rendimenti dei buoni.
La decisione del Collegio di Milano ha affermato la prevalenza di quanto riportato sui buoni fruttiferi, rispetto alle modifiche apportate con decreto ministeriale in epoca antecedente alla sottoscrizione degli stessi, e senza che a nulla valesse, a tal fine, il timbro apposto da Poste, in quanto questo prevede gli interessi dovuti esclusivamente per i primi venti anni di validità dei titoli, non dicendo nulla per gli interessi da corrispondersi in favore dei risparmiatori per gli ultimi dieci anni.
Con questo provvedimento Poste Italiane è stata condannata a rimborsare ai risparmiatori, assistiti dall’Avvocato Alberto Rizzo di Bra (CN), gli interessi previsti sui propri buoni per gli ultimi dieci anni di validità dei titoli, e non quelli inizialmente riconosciuti da Poste Italiane.
In tal modo i risparmiatori sono riusciti a farsi riconoscere oltre 72.000,00 euro rispetto a quanto voleva corrispondere Poste.
Si tratta di un’altra importante decisione per le migliaia di titolari di buoni postali che in questi anni, decorsi i trent’anni dalla sottoscrizione, si recano presso gli uffici postali e che ignari dei propri diritti, si vedono riconoscere importi inferiori rispetto ai rendimenti previsti nel buono.
“A tal fine è opportuno che ogni persona in possesso di un buono emesso dopo il giugno del 1986 faccia esaminare lo stesso per capire se ha diritto a farsi corrispondere un importo maggiore rispetto a quanto determinato da Poste – dichiara Alberto Rizzo – e ciò anche se il buono è già stato incassato, purché non si sia compiuto l’ordinario termine decennale di prescrizione, decorrente dal momento del rimborso”.

 

 

 

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InvestireOggi , 29 ottobre 2020

 

 

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