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Attività professionaleBuoni fruttiferi postali: nuova vittoria, corrisposti importi risultanti nella tabella posta dietro ai titoli

25 Giugno 2020

Ecco quando la modifica in pejus dei tassi di interesse non è applicabile: nuove vittorie dei risparmiatori in merito al contenzioso con Poste Italiane su bfp.

 

Arrivano delle nuove importanti conferme per i risparmiatori in merito al contenzioso con Poste Italiane sui buoni fruttiferi postali anche grazie all’avvocato Alberto Rizzo. Quest’ultimo ha infatti presentato all’Abf (Arbitro Bancario Finanziario) quattro ricorsi distinti che sono stati accolti.

L’intermediario è stato condannato quindi a corrispondere ai risparmiatori oltre 160 mila euro pari a quanto risultava dalla tabella posta sul retro dei titoli e non i minori importi che erano stati invece calcolati. Ecco le info in merito e le sentenze dell’Abf.

La modifica in pejus dei tassi di interesse non è applicabile: ecco quando

Il Collegio di Torino ha confermato la tesi dell’avvocato Alberto Rizzo ed ha riconosciuto che la modifica “in pejus” ovvero in peggio dei tassi di interessi non si deve applicare ai bfp in data successiva alla modifica intervenuta con Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986 riportanti rendimenti più alti. In questi casi, infatti, sono considerate prevalenti le condizioni riportate nella tabella posta dietro al buono fruttifero postale rispetto a quelle dettate dal regolamento istitutivo dal 21° al 30° anno dato che per questi anni non erano riportati i nuovi tassi, ecco il link della sentenza. Si valuta con priorità, infatti, la tutela dell’affidamento del risparmiatore.

Le pronunce del Collegio

Molti titolari di bfp della serie P e P/Q sottoscritti negli anni 1986, 1987, 1988 e 1999 si sono visti riconoscere importi più alti rispetto a quelli corrisposti all’inizio da Poste Italiane. Tali pronunce, comunica l’avvocato Rizzo, sono molto importanti perché tra le prime a fare riferimento alla recente pronuncia del Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario del 3 aprile 2020 numero 6.142 che ha confermato come il vincolo contrattuale tra il sottoscrittore e l’emittente sia destinato “a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento“.

Il Collegio ha quindi sancito il diritto dei risparmiatori a farsi riconoscere quanto risulta per iscritto dai buoni fruttiferi postale in loro possesso (anni dal 21° al 30°). Proprio per questo l’avvocato Alberto Rizzo, che è anche il direttore generale dell’Accademia di Educazione Finanziaria, ha comunicato che tutti i risparmiatori che hanno sottoscritto dei titoli a partire dal 14 luglio 1986 dovrebbero farli esaminare. Questo per capire se gli importi corrisposti o determinati da Poste Italiane siano quelli che effettivamente erano dovuti in base alle diverse pronunce della Cassazione e dell’ABF.

alessandra.dibartolomeo@investireoggi.it

 

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Investire Oggi, 25 giugno 2020

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