Negli ultimi mesi la Corte di Cassazione ha cambiato in profondità il modo di calcolare i contributi INPS dovuti dai soci lavoratori di S.r.l., in particolare sulla quota di utili non distribuiti.
Dieci sentenze “gemelle” del settembre 2026, seguite da ulteriori pronunce, hanno ridisegnato la base imponibile dei contributi IVS per artigiani e commercianti soci di S.r.l., aprendo scenari importanti sia per il futuro sia – soprattutto – per quanto è già stato pagato in passato.
In questo nuovo contesto, diventa fondamentale per i soci verificare con attenzione la propria posizione previdenziale e, quando necessario, farsi assistere da professionisti specializzati, come lo Studio Legale dell’Avv. Alberto Rizzo di Bra, che negli anni ha già ottenuto numerose decisioni favorevoli contro l’INPS proprio su questi temi.
Che cosa ha stabilito la Cassazione sugli utili non distribuiti delle S.r.l.
Per anni l’INPS ha preteso che il socio lavoratore di S.r.l. versasse contributi non solo sul minimale, ma anche in percentuale sulla quota di reddito d’impresa prodotta dalla società e dichiarata ai fini IRES, in proporzione alla propria partecipazione, anche se gli utili non venivano distribuiti ma accantonati a riserva.
Le sentenze del 16 e 17 settembre 2026 (nn. 25377–25383, 25465–25467) hanno segnato una svolta: per la contribuzione eccedente il minimale conta solo il reddito effettivamente imputato al socio e dichiarato ai fini IRPEF, non quello semplicemente “potenziale” o lasciato in società.
In pratica:
- se la S.r.l. non ha optato per la trasparenza fiscale, gli utili accantonati a riserva e non distribuiti restano reddito della società, non del socio, e non possono essere usati come base per i contributi variabili;
- se la S.r.l. ha optato per il regime di trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 TUIR), il reddito è imputato ai soci a prescindere dalla distribuzione, e su quello si calcola anche la contribuzione;
- l’INPS ha l’onere di provare che il reddito è stato effettivamente imputato al socio (per percezione di utili o per trasparenza): non basta moltiplicare il reddito IRES per la quota di partecipazione.
Questo orientamento è stato confermato da ulteriori decisioni che riguardano casi diversi (socio al 20%, al 33%, al 50%, al 60%, fino alla socia unica amministratrice): in tutti, la Cassazione ribadisce che il semplice fatto di lavorare nella S.r.l. o di detenerne il controllo non trasforma automaticamente gli utili accantonati in reddito personale imponibile ai fini dei contributi.
Iscrizione INPS e base imponibile: due piani distinti
Un altro passaggio chiave delle pronunce riguarda la distinzione tra l’obbligo di iscrizione alla Gestione artigiani/commercianti (quando il socio partecipa al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza) e la determinazione del reddito sul quale calcolare i contributi eccedenti il minimale.
La Cassazione, infatti, chiarisce che:
- il socio lavoratore deve iscriversi alla gestione artigiani/commercianti se lavora stabilmente in azienda;
- ma non per questo tutti gli utili prodotti dalla S.r.l. diventano automaticamente base imponibile contributiva;
- la base imponibile segue il reddito “denunciato ai fini IRPEF” dal socio, non il reddito IRES della società.
È una distinzione fondamentale: l’iscrizione tutela il lavoratore sotto il profilo previdenziale, ma non legittima l’INPS ad ampliare la contribuzione oltre i limiti fissati dalla legge.
Cosa cambia in concreto per i soci lavoratori di S.r.l.
Le conseguenze pratiche sono rilevanti.
Vediamole nel dettaglio:
- per i contributi futuri: i soci lavoratori di S.r.l. potrebbero dover versare, oltre al minimale, solo i contributi calcolati su redditi effettivamente imputati a loro (per trasparenza o per distribuzione di utili), non su utili rimasti a riserva; inoltre, in molte S.r.l. i dividendi non vengono distribuiti o lo sono in misura minima: questo può ridurre significativamente la contribuzione variabile;
- per i contributi già versati in passato: per chi ha pagato contributi eccedenti il minimale calcolati anche su utili mai percepiti, si apre il tema dei rimborsi: occorre però ricostruire con cura fascicoli, bilanci, delibere di destinazione dell’utile, dichiarazioni dei redditi, F24, atti INPS;
- per i contenziosi pendenti: nei giudizi in corso contro cartelle o avvisi di addebito, le nuove sentenze offrono un supporto autorevole per contestare pretese fondate solo sul reddito IRES della società ripartito pro quota, senza prova dell’imputazione IRPEF al socio;
- per il rapporto con la prassi INPS: le circolari INPS finora hanno mantenuto un’impostazione più ampia, includendo nel calcolo anche gli utili non distribuiti del socio lavoratore; le decisioni della Cassazione rendono auspicabile un aggiornamento della prassi, ma finché ciò non avverrà è essenziale che i contribuenti si muovano con documentazione e assistenza adeguata.
Perché è urgente verificare la propria posizione previdenziale
Alla luce di questo quadro, ogni socio di S.r.l. che lavori in azienda – e in particolare chi è iscritto alla Gestione artigiani o commercianti – dovrebbe:
- ricostruire la propria posizione INPS degli ultimi anni, verificando come è stata calcolata la base imponibile dei contributi eccedenti il minimale;
- controllare se e in quali esercizi la società ha distribuito utili; oppure ha accantonato a riserva gli utili; o ancora ha optato o meno per la trasparenza fiscale;
- verificare se l’INPS ha assunto come base di calcolo redditi mai imputati al socio ai fini IRPEF.
Questa verifica non riguarda solo i casi più eclatanti (soci unici o con partecipazioni molto elevate), ma anche i soci con quote minoritarie che abbiano comunque versato contributi variabili calcolati su utili rimasti in società.
Il ruolo decisivo dell’assistenza legale specializzata
La materia è tecnica: incrocia diritto previdenziale, diritto tributario, diritto societario e prassi amministrative INPS.
Per questo è importante affidarsi a uno studio legale con esperienza specifica nel contenzioso INPS dei soci lavoratori di S.r.l., capace di leggere ed interpretare correttamente bilanci, verbali assembleari, dichiarazioni dei redditi e quadri RR; confrontare le pretese dell’INPS con i principi affermati dalla Cassazione, evidenziando eventuali scostamenti; impostare, quando opportuno, azioni di rimborso o difese in giudizio mirate.
Lo Studio Legale dell’Avvocato Alberto Rizzo di Bra si è distinto proprio su questo terreno, ottenendo negli anni molteplici decisioni favorevoli contro l’INPS in materia di contribuzione dei soci di S.r.l. e base imponibile IVS, anche in relazione agli utili non distribuiti.
Questa esperienza concreta in contenziosi seriali e complessi rappresenta un valore aggiunto decisivo per valutare se nel singolo caso vi siano i presupposti per contestare le richieste dell’INPS; quantificare l’eventuale eccedenza contributiva versata e le possibili richieste di rimborso; accompagnare il contribuente lungo tutto il percorso, dalla fase amministrativa a quella giudiziale.
Un invito ai soci di S.r.l.: non aspettare
Le nuove pronunce della Cassazione non sono un dettaglio tecnico, ma un cambio di prospettiva che può incidere in modo significativo sui conti di molti soci lavoratori di S.r.l., oggi e per gli anni passati.
Alla luce di ciò, è opportuno che:
- i soci già iscritti alla Gestione artigiani/commercianti o alla Gestione separata come amministratori valutino, con il supporto di un professionista, se la propria contribuzione sia stata correttamente determinata;
- chi riceve oggi cartelle o avvisi INPS relativi a contributi calcolati su utili non distribuiti non si limiti a pagare senza verifica, ma faccia esaminare gli atti;
- gli imprenditori che stanno pianificando operazioni societarie (ingressi di nuovi soci, riorganizzazioni, distribuzioni di utili) tengano conto del nuovo quadro giurisprudenziale per evitare sovra-contribuzioni.
In tutti questi casi, rivolgersi allo Studio Legale dell’Avvocato Alberto Rizzo di Bra significa poter contare su una struttura che conosce a fondo la materia, ha maturato un patrimonio di decisioni favorevoli contro l’INPS e può aiutare i soci di S.r.l. a trasformare le novità della Cassazione in una concreta tutela dei propri diritti previdenziali e patrimoniali.


