Per i buoni fruttiferi postali che riportano la clausola della pari facoltà di rimborso, il pagamento non è subordinato ad alcuna particolare o specifica modalità di riscossione e consente al portatore – e cointestatario del titolo – di chiedere a vista all’ufficio postale il pagamento dell’importo del buono, con gli interessi maturati, senza che sia necessaria, anche nell’ipotesi di altro cointestatario, la quietanza congiunta degli aventi diritto.
Con la decisione n. 19783/2020, da poco pubblicata sul sito, il Collegio di coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è tornato sul tema del diritto del contitolare di buoni postali – recanti la clausola della “pari facoltà di rimborso” (PFR) -, a riscuotere i medesimi dopo il decesso di uno dei cointestatari.
Dopo l’ordinanza della Corte di Cassazione del 10 giugno 2020, n. 11137, il provvedimento del Collegio di coordinamento conferma l’orientamento già espresso dal medesimo Arbitro nella decisione del 10 ottobre 2019, n. 22747.
L’Avvocato braidese Alberto Rizzo – Legale specializzato in diritto bancario e postale – evidenzia il principio di diritto contenuto nell’importante ordinanza: “Nell’ipotesi di buoni fruttiferi postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatari ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatari”.
Con riferimento al caso concretamente deciso dall’ABF, infine, la necessità della quietanza congiunta dei coeredi potrebbe ravvisarsi se il ricorso fosse proposto dall’erede di un cointestatario, ed esista un concreto interesse dell’intermediario all’accertamento nei confronti di tutti gli intestatari, in ragione dell’opposizione di un coerede.
Ma tale ipotesi non ricorre al caso di specie, dato che il ricorso è stato proposto dal contitolare superstite e la controparte non ha presentato controdeduzioni.
Arbitro Bancario Finanziario, PDF decisione
InvestireOggi del 29.1.2021
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