Il Giudice Marco Bottallo, con una recentissima ordinanza, ha riconosciuto il diritto di una risparmiatrice a riscuotere gli importi riportati nella tabella posta nel retro dei buoni postali serie “Q/P”, pari ad oltre 77.000 euro.
Buoni postali e ABF: cosa fare se Poste non paga?
È giunta un’importante decisione a favore delle decine di migliaia di risparmiatori che non sanno quale strada intraprendere con i loro buoni, dopo aver ottenuto la pronuncia favorevole dell’Arbitro Bancario Finanziario, nell’ipotesi in cui Poste Italiane si rifiuti di adempiere la decisione e, quindi, di corrispondere le somme dovute.
Ecco la soluzione
Si tratta dell’ordinanza del Tribunale di Asti, emessa dal Dottor Marco Bottallo, già estensore di un medesimo provvedimento all’inizio di quest’anno.
Il Giudice astigiano ha riconosciuto il diritto di una risparmiatrice di Alba a riscuotere gli importi previsti nella tabella collocata sul retro dei buoni, per una differenza di oltre 77.000 euro, rispetto agli importi già corrisposti da Poste, oltre gli interessi legali.
La risparmiatrice, intestataria di sei buoni postali serie “Q/P”, emessi tra l’8 agosto del 1986 ed il 23 novembre del 1988, si era già vista riconoscere le proprie ragioni da una pronuncia favorevole dell’Arbitro Bancario Finanziario di Torino, risalente al dicembre dello scorso anno.
Dopo i termini di fase, Poste aveva dichiarato il proprio inadempimento e, così, l’Avvocato Alberto Rizzo – Legale specializzato nella materia del diritto bancario e postale – ha suggerito di portare la pratica all’esame del Magistrato astigiano, competente per territorio, che ha esaminato il rapporto tra buoni postali e rendimento.
Tribunale di Asti: la pronuncia su buoni postali e rendimento
La procedura semplificata seguita – disciplinata dagli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile – si è svolta nel giro di pochi mesi e, il 29 settembre, è giunta l’attesa decisione, dopo lo svolgimento di una sola udienza.
Il Dott. Marco Bottallo, nel proprio provvedimento, ha ribadito la prevalenza di quanto riportato sui buoni fruttiferi rispetto alle modifiche apportate con decreto ministeriale in epoca antecedente alla firma dello stesso, e senza che a nulla valesse, a tal fine, il timbro apposto da Poste.
Quest’ultimo, infatti, prevedeva gli interessi dovuti esclusivamente per i primi venti anni di validità dei titoli, non prevedendo nulla per gli interessi da corrispondersi in favore della titolare per gli ultimi dieci anni.
La condanne di Poste Italiane
Con questa ordinanza Poste Italiane è stata condannata a rimborsare alla risparmiatrice, assistita dall’Avvocato braidese Alberto Rizzo e dal Collega torinese Fabio Scarmozzino, gli interessi previsti sui buoni per gli ultimi dieci anni di validità dei titoli, e non quelli inizialmente riconosciuti da Poste.
La risparmiatrice è riuscita a farsi riconoscere oltre 77.000 euro in più rispetto a quanto inizialmente corrisposto da Poste, oltre gli interessi maturati dalla data delle domanda ed un concorso nelle spese legali.
Le conseguenze per i risparmiatori titolari di buoni postali
Si tratta della quarta importante decisione – ottenuta dallo Studio Legale dell’Avvocato Alberto Rizzo – per le decine di migliaia di titolari dei buoni postali che in questi anni, decorsi i trent’anni dall’emissione, vanno presso gli uffici postali e, ignari dei loro diritti, si vedono riconoscere importi notevolmente più bassi rispetto ai rendimenti previsti negli stessi titoli.
“È fondamentale che ogni soggetto in possesso di un buono postale emesso dopo il giugno del 1986 lo faccia esaminare, per verificare se ha diritto a ricevere un importo maggiore rispetto a quanto determinato da Poste. E questo anche se il buono sia già stato incassato, purché non siano decorsi più di dieci anni da tale momento. Inoltre, l’ordinanza è particolarmente significativa per tutti i titolari dei buoni che, percorsa con successo la via dell’A.B.F., si sono trovati di fronti al dichiarato inadempimento delle Poste, contrarie a pagare le somme stabilite dall’Arbitro. È un precedente che, molto probabilmente, convincerà tantissimi risparmiatori a procedere per la tutela dei loro diritti, in tutte le sedi giudiziarie competenti”, dichiara l’Avvocato Alberto Rizzo.
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La Voce di Asti del 5 ottobre 2021
TargatoCN del 5 ottobre 2021
La Voce di Alba del 5 ottobre 2021
La Stampa del 6 ottobre 2021
Il Caso del 6 ottobre 2021
InvestireOggi dell’8 ottobre 2021
La Nuova Provincia del 13 ottobre 2021
Per questi, e per altri approfondimenti, puoi iscriverti al canale Youtube dell’avvocato braidese Alberto Rizzo, specializzato in Diritto Bancario e Postale, nonché direttore generale dell’Accademia di Educazione Finanziaria, ente presieduto dal professor Beppe Ghisolfi, banchiere e scrittore internazionale: VISITA IL CANALE YOUTUBE