Il Collegio di Torino dell’Arbitro Bancario, con due diverse decisioni, ha riconosciuto il diritto di due risparmiatori a riscuotere gli importi riportati nella tabella posta nel retro dei buoni postali serie “Q/P”, pari a circa 17.000 euro in un caso ed ad oltre 60.000 euro nel secondo ricorso.
Il caso affrontato dall’Abf
I due titolari di buoni postali serie “Q/P”, emessi nel 198, si erano visti respingere le richieste di riconoscimento degli interessi riportati nel retro dei titoli, a causa di una modifica dei rendimenti avvenuta prima della sottoscrizione dei medesimi, e di un timbro che Poste aveva apposto sopra la tabella, il quale riportava i rendimenti.
Il contenuto della pronuncia sui buoni postali serie “Q/P”
Con queste due decisioni il Collegio di Torino dell’Arbitro Bancario ha stabilito la prevalenza di quanto riportato sui buoni postali serie “Q/P”, rispetto alle modifiche apportate con decreto ministeriale in epoca precedente alla firma dei medesimi, e senza che a nulla valesse il timbro messo da Poste.
Quest’ultimo, infatti, infatti, prevedeva gli interessi dovuti esclusivamente per i primi venti anni di validità dei buoni, non stabilendo nulla per gli interessi da corrispondersi in favore dei due risparmiatori per gli ultimi dieci anni.
La questione esaminata dall’Arbitro
Con queste pronunce, Poste Italiane è stata condannata a rimborsare titolari dei buoni, assistiti dall’Avvocato braidese Alberto Rizzo, Giurista esperto nella materia del diritto bancario e postale (https://avvocatoalbertorizzo.it/video/), gli interessi previsti per gli ultimi dieci anni di validità dei titoli, e non quelli inizialmente riconosciuti dall’intermediario.
Così i risparmiatori sono riusciti a farsi riconoscere 77.000,00 euro in più rispetto a quanto voleva inizialmente corrispondere la controparte.
La soluzione del problema sui buoni postali serie “Q/P”
Si tratta di due rilevanti decisioni per le migliaia di titolari di sui buoni postali serie “Q/P” che, in questo periodo, decorsi i trent’anni dall’emissione, vanno negli uffici postali e che, non consapevoli dei loro diritti, si vedono riconoscere importi inferiori rispetto ai rendimenti previsti nei titoli.
A questo riguardo è necessario che ogni risparmiatore in possesso di un buono, emesso dopo il giugno del 1986, lo faccia esaminare per capire se ha diritto a farsi corrispondere un importo superiore rispetto a quanto calcolato dalle Poste.
E questo anche se il buono è già stato incassato: l’importante è che non siano passati oltre dieci anni dal pagamento.
Per questi, e per altri approfondimenti, puoi iscriverti al canale Youtube dell’avvocato braidese Alberto Rizzo, specializzato in Diritto Bancario e Postale, nonché direttore generale dell’Accademia di Educazione Finanziaria, ente presieduto dal professor Beppe Ghisolfi, banchiere e scrittore internazionale: VISITA IL CANALE YOUTUBE