È illegittimo sospendere il lavoratore perché i sieri genici sperimentali non fermano il covid e non hanno raggiunto i loro scopi
La vicenda
Il Consiglio dell’ordine degli psicologi della Toscana provvedeva alla sospensione di una propria iscritta, a causa del mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale previsto dall’art. 4 del decreto legge n. 44/2021, convertito con modificazioni nella legge n. 76/2021.
La psicologa ricorreva in via d’urgenza al Tribunale di Firenze per chiedere la sospensione di tale provvedimento, gravemente pregiudizievole per la propria persona, in quanto impeditivo dello svolgimento della libera professione.
Per il Giudice fiorentino, Dott.ssa Susanna Zanda, il provvedimento assunto dal Consiglio lede beni primari dell’individuo, come il diritto al lavoro e, di conseguenza, il diritto al proprio sostentamento.
Nel caso di specie, infatti, l’attività di psicologa costituisce per la ricorrente l’unica fonte di sostentamento e, dall’ottobre del 2021, la professionista era impossibilitata a svolgerla.
Così, il Tribunale di Firenze con l’ordinanza cautelare dell’11 luglio 2022 (qui allegata), sospende il provvedimento preso dall’Ordine degli psicologi delle Toscana.
In forza di questa decisione, la dottoressa è pertanto autorizzata all’esercizio della professione al pari dei colleghi vaccinati, sia in presenza che da remoto.
La lesione dei diritti primari
Il Tribunale di Firenze, innanzitutto, rileva che dai report dell’AIFA, Euromomo, Eudravigilance, emerge chiaramente come la sicurezza sanitaria, ed il proliferare della malattia, non siano stati contrastati dalla vaccinazione obbligatoria.
Al contrario, si è assistito alla diffusione dell’epidemia, a causa dell’insorgere di numerose varianti del virus.
Da un punto di vista numerico, infatti, infezioni e contagi colpiscono maggiormente proprio i soggetti che hanno ricevuto tre dosi di siero genico sperimentale.
La vaccinazione, infatti, non elimina il rischio di contrarre il virus SARS COV 2 o di trasmetterlo a soggetti terzi con cui si entra in contatto.
Il report dell’ISS del 6 Aprile 2022, tanto per citare uno studio recente, dà atto che “l’efficacia del vaccino rispetto al rischio di contrarre il virus nella variante omicron (dominante) è pari al 47% entro 90 giorni dal completamento del ciclo vaccinale, 39% tra i 91 e 120 giorni e 47% oltre 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale”.
La posizione del Ministro
Speranza, nei giorni successivi al deposito del provvedimento giudiziario, interveniva in una trasmissione televisiva, affermando di vergognarsi per la decisione del Tribunale di Firenze, la quale reintegrava una psicologa sospesa dal lavoro per l’illegittimità dell’obbligo vaccinale.
Speranza definiva la decisione “irricevibile”, perchè contraria alle evidenze scientifiche internazionali.
Cosa significa, in particolare, il termine “irricevibile”?
Dal Treccani – Hoepli: “Che non può essere ricevuto, cioè accolto dall’autorità competente, per inadeguatezza formale”.
In altri termini un ricorso, un’istanza o altra richiesta indirizzata al Ministro potrebbe essere dichiarata irricevibile qualora, per irregolarità, inopportunità o abnormità rispetto al modello legale, esuli dalle competenze funzionali o dalla discrezionalità politica del Ministro medesimo.
Dunque Roberto Speranza, laureato in scienze politiche, non conosce il significato delle parole che utilizza o, forse, che legge dal gobbo, ma soprattutto è persona incompetente, sia in diritto sia in medicina e, certamente, egli non ha alcuna attribuzione funzionale tale per cui potrebbe decidere di non “ricevere” le statuizioni dell’Autorità Giudiziaria.
E se al Ministro non è stato richiesto di decidere alcunché, figurarsi se potrebbe sottrarsi dal rispettare un provvedimento del Giudice che censura il suo operato.
I rapporti tra la Magistratura ed il Ministro
È come se una parte soccombente nel processo non riconoscesse la condanna che il Giudice gli commina: il Ministro, in questo caso, non deve ricevere, ma accettare, subire, osservare la decisione del Tribunale di cui, se ritiene ingiusta, potrebbe solo compulsare l’appello ad una delle parti del giudizio.
Uscendo dal contesto etimologico del ragionamento, le dichiarazioni del Ministro sono altresì politicamente e penalmente rilevanti.
Politicamente perché un Ministro della Repubblica non può in alcun modo delegittimare l’operato di un altro potere dello Stato nell’esercizio delle proprie funzioni.
Poiché la Magistratura è parte necessaria della struttura della Repubblica ed esercita la funzione giudiziaria in nome del popolo italiano (art. 101 Cost.), in autonomia e indipendenza da qualsiasi altro potere dello Stato (art. 104 Cost.), risulta evidente l’offesa arrecata all’ordine giudiziario da parte di un membro rappresentativo del potere esecutivo che ritiene di essere al di sopra di quello, che si vergogna pubblicamente e platealmente della nostra Magistratura.
Come se il Presidente della Repubblica ritenesse irricevibile la decisione della Corte Costituzionale che dichiara nulla la sua nomina.
Ma oltre allo sgarbo istituzionale, si affaccia anche il profilo penalmente rilevante delle dichiarazioni di Speranza, non solo per il delitto di vilipedio all’ordine giudiziario punito dall’art. 290 c.p., ma anche per il reato di false informazioni ex art 656 c.p. diffuse in relazione alla esistenza di “evidenze scientifiche” che, secondo il Ministro, attesterebbero il contrario di quanto espresso dal provvedimento del Tribunale di Firenze.
La posizione dell’ordine degli psicologi
In un comunicato stampa, l’ordine degli psicologi della Toscana, riguardo alla revoca della sospensione di una iscritta decisa con procedimento di urgenza dalla giudice del Tribunale Ordinario di Firenze, si è affrettato a comunicare che:
“Stiamo lavorando con i nostri legali, per difenderci attraverso le più opportune forme e nelle sedi preposte, nel rispetto della legge e a tutela della Salute della comunità. Ricordiamo a tutti che gli ordini sanitari, quale è l’ordine degli psicologi della Toscana, sono obbligati a rispettare il decreto legge 44 del 2021 sull’obbligo vaccinale. Non accetteremo obtorto collo questo provvedimento. Pertanto ci opporremo nelle opportune sedi”.
Il tono, francamente, pare tetro e vagamente minaccioso.
Perché?
Perché dice “ci opporremo nelle opportune forme e sedi”.
All’orecchio di un giurista, dunque anche a quello del Giudice che ha emesso quel provvedimento, quei plurali sono molto significativi.
Infatti, l’impugnazione di un provvedimento cautelare urgente, si propone in una sola forma (il ricorso) ed in una sola sede: avanti al giudice (collegiale) dell’opposizione cautelare.
Punto.
L’importanza fondamentale dei diritti civili
Non si deve dimenticare che i diritti civili, ed i diritti indisponibili, sono patrimonio dell’umanità e non possono essere limitati da chi vuole imporre solo e soltanto il pensiero unico.
La sospensione dal lavoro e dalla professione nei confronti di chi non si adegua a tale pensiero compromette i diritti primari dell’individuo, come il diritto al lavoro e al proprio sostentamento (art. 4 Costituzione), espressione della libertà della persona e della sua dignità, perché espressione della libertà dal bisogno.
Diritti questi inalienabili e acquisti per nascita che risultano illegittimamente limitati dall’obbligo vaccinale in quanto si “concede” all’ordine di appartenenza e/o al datore di lavoro il potere di sospendere un individuo dal proprio lavoro, se il soggetto non si sottopone ad un trattamento iniettivo contro Sars cov2, in base al decreto legge 44/2021.
Del resto, i Padri Costituenti hanno affermato che il termine Etica precede il termine Estetica, che la contiene.
La falsità della narrazione italiana
Inutile qui sbugiardare Mr. Hope con un infinito elenco di studi delle comunità scientifiche, oramai internazionalmente condivisi, che dimostrano la falsità della narrazione italiana, l’unica degli ordinamenti democratici che pervicacemente insiste nelle misure draconiane e nell’obbligo di inoculazione di farmaci inefficaci e pericolosi per la salute, ma non è possibile sottacere l’impunità di un Ministro che, pur di compiacere il proprio intento eversivo dell’ordine costituzionale, si fa promotore del sacrificio umano, è responsabile di centinaia di migliaia di morti e correo della distruzione delle strutture fondamentali, economiche, politiche e sociali del Paese.
Mentre Roberto Speranza afferma di vergognarsi dell’Autorità Giudiziaria fiorentina, ci sono almeno 20 milioni di italiani che già da molto tempo si vergognano di lui e attendono fiduciosi l’ora in cui saranno accertate tutte le sue responsabilità
La questione dell’obbligo vaccinale, che permane ancora per alcune categorie di soggetti, deve pertanto essere rivista alla luce del termine “raccomandazione” e riosservata e ristudiata al cospetto dei report e del fatto notorio costituito principalmente dal tenore e dalla scopo del decreto legge 44 del 1 aprile 2021, convertito nella legge 76/2021, che è quello di impedire la malattia e garantire la sicurezza negli ambienti sanitari.
L’articolo 32, comma 2, Costituzione non è quindi in radice applicabile, anche a voler prescindere dalla violazione della riserva di legge, proprio per la mancanza di alcun beneficio per la collettività derivante dall’imposizione della vaccinazione obbligatoria (Tribunale civile di Firenze 11 luglio 2022 RG 7360/2022).
Civico20News, 21 luglio 2022
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