Molti cittadini over 50, in questi giorni, non sanno come comportarsi a fronte della ricezione degli avvisi di avvio del procedimento di accertamento dell’adempimento dell’obbligo di terapia genica sperimentale, spediti dalla Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate e le raccomandate giunte agli over 50
Il ministero della Salute ha cominciato a consegnare gli elenchi degli over 50 – costituiti da circa 1,5 – 2 milioni di persone non sierate – all’Agenzia delle Entrate-Riscossione che, dopo verifica, sono ora soggette alla sanzione dei 100 euro.
L’invio delle cartelle esattoriali avviene tramite le Poste, con una consegna prevista di circa 100.000 raccomandate al giorno.
Nessuna scappatoia, pertanto, per gli over 50 che non si sono sottoposti alla terapia genica nel periodo compreso tra il primo febbraio e il 15 giugno di quest’anno? (https://www.civico20news.it/mobile/articolo.php?id=44410)
La confusione regna sovrana
La confusione che si sta generando è figlia dell’eccentricità della sanzione, nonché della procedura elaborata dal Ministero e dall’agente della riscossione, lasciata alla mercé delle amministrazioni in relazione alla pretesa, all’acquisizione dei dati sensibilissimi e all’esigibilità dell’adempimento.
Sta girando, al riguardo, molta disinformazione riguardo alle “multe” che stanno ricevendo gli over 50 che non si sono punturati.
Non si tratta di multe, innanzitutto
In primo luogo, c’è da chiarire che non si tratta di multe ma soltanto di notifiche di avviso di avvio del procedimento sanzionatorio. Prima che queste multe arriveranno, e semmai arriveranno, si giungerà sempre più vicini alla scadenza del cosiddetto “obbligo vaccinale”, previsto per il prossimo giugno, a meno che sentenze demolitorie della Corte Costituzionale non intervengano prima.
Per coloro, comunque, che avessero dei dubbi al riguardo, suggerisco di leggere questo utile e prezioso vademecum pubblicato sul blog di Aldo Maria Valli (https://www.aldomariavalli.it/2022/04/07/come-difendersi-dalla-tassa-per-il-possesso-del-proprio-corpo/amp/), dove si potranno trovare molti consigli ed informazioni preziose sul come rispondere a queste comunicazioni.
È una procedura piena di lacune
È una procedura talmente piena di lacune che è molto poco probabile che arrivi a compimento.
Non ritengo sia affatto esagerato dire che queste “multe” faranno la fine di quelle comminate durante i confinamenti del 2020, che non sono nemmeno mai state notificate a moltissime persone.
Il sistema utilizza in larga parte trucchi e inganni intimidatori per indurre le persone a cadere nell’errore.
La raccomandazione è sempre la stessa.
Non attribuire al sistema un potere che non ha.
Che fare nel concreto?
A tale comunicazione non va dato alcun seguito, nemmeno dai soggetti che sono vaccinati, guariti od esentati e questo sia per una serie di ragioni di facile intuizione, sia per motivi di opportunità.
Se proprio si vuole rispondere, ecco i modelli
Vero è, però, che la posizione di chi ritiene di dover rispondere all’avviso ricevuto dall’Agenzia delle entrate è sostenuta da diverse esigenze pur comprensibili e ragionevoli, sicché Avvocati Liberi – uno dei numerosi sodalizi che prestano tutela alle ragioni dei cittadini – offre a chiunque intendesse procedere con la risposta, due modelli fac-simile funzionali alle particolari condizioni e convinzioni di ciascuno, insieme ad un vademecum di accompagnamento, dove vengono illustrate le procedura da seguire.
Diffida contro l’agente della riscossione
Con il primo modello, il cittadino diffida l’agente della riscossione all’acquisizione ed al trattamento dei dati sanitari del cittadino, rappresentando la sussistenza di una causa di non punibilità dell’eventuale multa per l’esercizio del diritto e per la difesa contro il timore di un grave male ingiusto conseguente alla vaccinazione, riservandosi impugnativa della multa ed il risarcimento del consequenziale danno.
Questo fac-simile è scaricabile, insieme al vademecum, a questo link
Comunicazione all’ASL ed all’agente della riscossione
Con il secondo modello, invece, il cittadino può comunicare all’ASL ed all’agente della riscossione l’insussistenza o l’adempimento dell’obbligo vaccinale, trasmettendo il certificato di vaccinazione, guarigione od esenzione.
Questo fac-simile è scaricabile, unitamente al vademecum, a questo indirizzo
http://avvocatiliberi.legal/2-fac-simile-lettera-over-50-risposta-ade-con-comunicazione-dati/
Inutile dire che tale ultima comunicazione sana ogni profilo di illecito trattamento dei dati sanitari, posto che è lo stesso interessato a trasmetterli.
Qual è la migliore decisione?
Ribadisco che la miglior decisione sarebbe quella di non rispondere ad alcunché.
Si riservano le eccezioni alla futura ed eventuale fase di impugnazione del titolo esecutivo.
Occorre, al riguardo, precisare che i modelli consigliati costituiscono una mera utilità proposta da Avvocati Liberi, liberamente scaricabile ed utilizzabile da chiunque intendesse comunque rispondere, rimanendo ferma la libertà della scelta individuale e l’onere per il fruitore di completare, autonomamente e regolarmente, la compilazione e la notificazione dell’atto, per il quale Avvocati Liberi non assume alcun affidamento, incarico o responsabilità.
Come funziona il procedimento sanzionatorio?
La norma prevede, come visto, una multa di 100 euro per gli ultracinquantenni che non si vorranno sottoporre alla terapia genica sperimentale.
Si tratta di una multa, cioè di una sanzione amministrativa.
Non ha natura penale, non va sul casellario o su alcun registro.
L’Agenzia delle Entrate verifica tramite la banca dati della tessera sanitaria chi è punturato e chi no.
L’Agenzia delle Entrate invierà una comunicazione a tutti coloro che risulteranno non sierati, invitandoli a comunicare entro dieci giorni alla Azienda Sanitaria di appartenenza, ed all’Agenzia delle Entrate, le ragioni della mancata vaccinazione.
A questo punto l’Agenzia delle Entrate ha 180 giorni per trasmettere agli ultracinquantenni renitenti all’obbligo di vaccinazione un avviso di addebito (analogo ad una cartella esattoriale) con l’irrogazione della multa prevista di 100 euro.
Contro l’avviso è possibile ricorrere al Giudice di Pace della città di residenza, entro trenta giorni dalla ricezione dell’avviso.
Trattandosi di una sanzione di valore inferiore ad euro 1.100, infine, non è necessaria la difesa tecnica di un Avvocato e sarà possibile difendersi da soli.
Civico20News del 9/4/2022
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