Rimborso del buono postale riconosciuto dal Collegio di Palermo dell’Arbitro Bancario Finanziario. Un risparmiatore di Nuoro ha ottenuto gli importi scritti nella tabella, pari a oltre 50.000 euro, e non i 28.000 euro riconosciuti dalle Poste.
La vicenda del rimborso del buono postale fruttifero
Il rimborso del buono postale ha interessato un risparmiatore, titolare della serie “Q/P” emesso nel 1988, residente in Sardegna.
Questi si era visto respingere le richieste di pagamento degli interessi riportati nel retro del titolo.
E ciò a causa di una modifica dei rendimenti avvenuta nel 1986; e di un timbro che Poste aveva apposto sopra la tabella, con i nuovi rendimenti.
Tutto in epoca precedente alla sottoscrizione del buono.
La pronuncia dell’ABF
Il rimborso del buono postale è avvenuto grazie alla decisione del Collegio di Palermo.
L’Arbitro ha stabilito la prevalenza di quanto riportato sul buono, rispetto alle modifiche apportate con decreto ministeriale.
Nel corso dell’arbitrato non è stato ritenuto valido il timbro apposto da Poste.
Questo, infatti, prevedeva gli interessi dovuti esclusivamente per i primi venti anni di validità del titolo.
Il buono non prevedeva nulla per gli interessi da pagare al risparmiatore per gli ultimi dieci anni.
La condanna delle Poste al rimborso del buono postale
Poste Italiane è stata condannata a rimborsare al risparmiatore, assistito dall’Avvocato braidese Alberto Rizzo, specializzato in diritto bancario e postale, gli interessi scritti sul buono.
La condanna ha riguardato gli ultimi dieci anni di validità del titolo, e non quelli inizialmente pagati da PosteCosì il risparmiatore è riuscito a farsi riconoscere 23.000,00 euro in più rispetto a quanto già pagato da Poste.
Le conseguenze per i risparmiatori
Si tratta di un’importante decisione. Il rimborso del buono postale interessa centinaia di migliaia di risparmiatori.
In questi anni, passati i trent’anni dalla sottoscrizione, moltissimi titolari ottengono importi inferiori rispetto ai rendimenti previsti nei buoni postali.
“È importante che i possessori dei buoni emessi dopo il giugno del 1986 facciano controllare questi titoli – conclude l’Avvocato Alberto Rizzo – per capire se esiste il diritto ad ottenere un importo maggiore rispetto a quanto determinato da Poste”.
E questo anche se il titolo sia già stato incassato, purché non siano decorsi oltre 10 anni da questo momento.
InvestireOggi del 22 Marzo 2021
Per questi, e per altri approfondimenti, puoi iscriverti al canale Youtube dell’avvocato braidese Alberto Rizzo, specializzato in Diritto Bancario e Postale, nonché direttore generale dell’Accademia di Educazione Finanziaria, ente presieduto dal professor Beppe Ghisolfi, banchiere e scrittore internazionale: VISITA IL CANALE YOUTUBE