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Attività professionaleBuoni fruttiferi postali, nuove vittorie grazie all’avvocato Alberto Rizzo

5 Luglio 2020
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Sono giunte delle nuove importanti conferme per i risparmiatori, in merito al contenzioso con Poste Italiane sui buoni fruttiferi postali, grazie all’Avvocato Alberto Rizzo di Bra. Quest’ultimo ha infatti presentato all’A.B.F. (Arbitro Bancario Finanziario) quattro distinti ricorsi, che sono stati tutti accolti. L’intermediario postale è stato condannato, pertanto, a corrispondere ai risparmiatori oltre 160 mila euro: l’importo, cioè, che risultava dalla tabella posta sul retro dei titoli e non, invece, i minori importi che erano stati calcolati dalle Poste. Avvocato Alberto Rizzo, cosa ci può riferire in merito a queste ulteriori decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario, che premiano la Sua attività a tutela del risparmio? “Il Collegio di Torino ha confermato la mia tesi ed ha riconosciuto che la modifica in pejus, ovvero peggiorativa dei tassi di interessi, non si deve applicare ai buoni fruttiferi postali, emessi in data successiva alla modifica intervenuta con Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986, riportanti rendimenti più alti. In questi casi, infatti, sono considerate prevalenti le condizioni riportate nella tabella posta sul retro del buono fruttifero postale, rispetto a quelle dettate dal regolamento istitutivo dal 21° al 30° anno, dato che per questi anni non erano riportati i nuovi tassi. Si valuta con priorità, infatti, la tutela dell’affdamento del risparmiatore”. Cosa possono fare i titolari dei buoni postali fruttiferi? “Molti titolari di B.F.P. della serie P e P/Q, sottoscritti negli anni 1986, 1987, 1988 e 1989 si sono visti riconoscere importi più alti rispetto a quelli corrisposti all’inizio da Poste Italiane. Tali pronunce sono molto importanti perché tra le prime a fare riferimento alla recente pronuncia del Collegio di Coordinamento dell’Arbitro

L’avvocato Alberto Rizzo Bancario Finanziario del 3 aprile 2020 numero 6.142, la quale ha confermato come il vincolo contrattuale tra il sottoscrittore e l’emittente sia destinato “a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento””. Il Collegio ha sancito il diritto dei risparmiatori a farsi riconoscere quanto risulta per iscritto dai buoni fruttiferi postale in loro possesso (anni dal 21° al 30°). Proprio per questo l’Avvocato Alberto Rizzo, che è anche il Direttore Generale dell’Accademia di Educazione Finanziaria, presieduta dal Professor Beppe Ghisolfi, ha comunicato che tutti i risparmiatori che hanno sottoscritto dei titoli a partire dal 14 luglio 1986 dovrebbero farli esaminare, anche se già incassati, essendo di dieci anni il termine per chiedere il pagamento degli interessi non corrisposti. E questo per tutti i buoni emessi, perlomeno, fino al 1995, per capire se gli importi corrisposti o determinati da Poste Italiane sono quelli che effettivamente erano dovuti in base alle diverse pronunce della Cassazione e dell’A.B.F.

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