Buoni postali fruttiferi cointestati: la Cassazione si è pronunciata sul tema e, in mancanza di disciplina specifica al rimborso, ha previsto che si applica quella dei libretti di risparmio postale.
Con la pronuncia della Cassazione Civile, Sezione VI, 10 giugno 2020, n. 11137 (qui allegata), possiamo dare una risposta a tutti i risparmiatori che ci chiedono informazioni sulla pari facoltà di rimborso dei buoni postali fruttiferi, in caso di cointestatario deceduto.
Il contenuto della decisione
La Cassazione, con riferimento ai buoni postali fruttiferi cointestati che hanno la clausola di pari facoltà di rimborso, emessi prima dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 19 dicembre 2000, ha stabilito che il portatore può ottenere il pagamento dell’intero importo.
E questo senza che sia necessaria, nemmeno in caso di decesso di altro cointestatario, la quietanza congiunta degli altri aventi diritto.
La questione di diritto sui buoni postali fruttiferi cointestati
Considerata l’assenza di precedenti di legittimità, ed il rilevante rilievo nomofilattico della questione, la questione di diritto è stata posta all’attenzione della Cassazione.
Si è trattato, in particolare, di decidere quale fosse la disciplina applicabile in tema di legittimazione alla riscossione, nel caso di morte di un titolare, relativamente ai buoni postali fruttiferi cointestati.
La decisione della Cassazione e la soluzione del problema
La Suprema Corte ha esaminato il caso di buoni postali con la clausola della “pari facoltà di rimborso”.
In particolare, è stato chiarito se il tenore letterale della clausola, che attribuisce a ciascun cointestatario la disgiunta facoltà di ottenere il rimborso dell’intero montante dovuto, si scontri con norme imperative tali da determinarne la nullità parziale ex art. 1419, secondo comma.
A questo proposito non è rilevante l’art. 187 del D.P.R. 256/1989, relativo ai libretti di risparmio postale e non, invece, ai buoni postali.
Né tanto meno l’art. 48 decreto legislativo 346/1990, posta l’esclusione dei titoli di Stato (cui i buoni postali sono in proposito assimilabili) dalla dichiarazione di successione ex art. 12, lettera i), decreto legislativo 346/1990.
Né, infine, le norme del Libro III in tema di comunione ordinaria, considerata la loro radicale estraneità rispetto alla disciplina della contitolarità dei crediti, cui rinvia la stessa conformazione dei buoni postali.
Alberto Rizzo
Sentenza Cassazione Civile 11137 del 10 giugno 2020
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