Buoni postali fruttiferi cointestati: la Cassazione si è pronunciata sul tema e, in mancanza di disciplina specifica al rimborso, ha previsto che si applica quella dei libretti di risparmio postale.
Con la pronuncia della Cassazione Civile, Sezione VI, 10 giugno 2020, n. 11137 (qui allegata), possiamo dare una risposta a tutti i risparmiatori che ci chiedono informazioni sulla pari facoltà di rimborso dei buoni postali fruttiferi, in caso di cointestatario deceduto.
Il contenuto della decisione
La Cassazione, con riferimento ai buoni postali fruttiferi cointestati che hanno la clausola di pari facoltà di rimborso, emessi prima dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 19 dicembre 2000, ha stabilito che il portatore può ottenere il pagamento dell’intero importo.
E questo senza che sia necessaria, nemmeno in caso di decesso di altro cointestatario, la quietanza congiunta degli altri aventi diritto.
La questione di diritto sui buoni postali fruttiferi cointestati
Considerata l’assenza di precedenti di legittimità, ed il rilevante rilievo nomofilattico della questione, la questione di diritto è stata posta all’attenzione della Cassazione.
Si è trattato, in particolare, di decidere quale fosse la disciplina applicabile in tema di legittimazione alla riscossione, nel caso di morte di un titolare, relativamente ai buoni postali fruttiferi cointestati.
La decisione della Cassazione e la soluzione del problema
La Suprema Corte ha esaminato il caso di buoni postali con la clausola della “pari facoltà di rimborso”.
In particolare, è stato chiarito se il tenore letterale della clausola, che attribuisce a ciascun cointestatario la disgiunta facoltà di ottenere il rimborso dell’intero montante dovuto, si scontri con norme imperative tali da determinarne la nullità parziale ex art. 1419, secondo comma.
A questo proposito non è rilevante l’art. 187 del D.P.R. 256/1989, relativo ai libretti di risparmio postale e non, invece, ai buoni postali.
Né tanto meno l’art. 48 decreto legislativo 346/1990, posta l’esclusione dei titoli di Stato (cui i buoni postali sono in proposito assimilabili) dalla dichiarazione di successione ex art. 12, lettera i), decreto legislativo 346/1990.
Né, infine, le norme del Libro III in tema di comunione ordinaria, considerata la loro radicale estraneità rispetto alla disciplina della contitolarità dei crediti, cui rinvia la stessa conformazione dei buoni postali.
Sentenza Cassazione Civile 11137 del 10 giugno 2020
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5 commenti
Graziano Turacchi
19 Aprile 2021 at 10:52
Buongiorno Avv. Rizzo
ci siamo conosciuti in occasione della mia riscossione di Buoni Postali serie Q che, grazie al Suo intervento, mi sono stati rimborsati correttamente e con un importantissimo recupero monetario.
La questione che qui riporta mi interessa particolarmente perché sono titolare, insieme a mio padre defunto, di altri BPF che gli uffici postali di Firenze non rimborsano se non in presenza di Estratto dell’atto di morte e Dichiarazione sostitutiva di notorietà nonstante i suddetti BPF riportino la clausola “CPFR”.
La domanda è questa: come si può opporre all’impiegato e al direttore dell’Ufficio postale la sentenza che Lei riporta?
La ringrazio e rinnovo i più cordiali saluti
Graziano Turacchi
BrunoGiuseppe
22 Luglio 2021 at 03:47
Buongiorno avvocato
Sono molto interessato a quanto scrive, non sono avvocato ma leggendo la sentenza della suprema corte mi pare di capire che dice il contrario, cioè nel caso di decesso di un cointestatario di un BPF con dicitura PFR occorre la quietanza di tutti gli aventi diritto, spero di sbagliarmi.
Voglia gradire i distinti saluti
Giuseppe
Alberto Rizzo
22 Luglio 2021 at 11:35
La Cassazione ha deciso di rimettere alla sua Prima Sezione Civile per la pubblica udienza in considerazione dell’assenza di precedenti di legittimità e il rilievo della questione ma, leggendo tra le righe, sembra propendere per l’interpretazione più favorevole ai risparmiatori.
Antonino Gentile
7 Giugno 2022 at 09:54
Buon giorno avvocato.
mia moglie aveva dei buoni postali cointestati con sua madre con la clausola PFR.
Mia moglie ha scambiato questi buoni mentre mia madre era in vita.
Adesso che mia suocera è morta, gli altri eredi possono avere pretese su questi buoni rimborsati prima della morte di mia suocera?
Alberto Rizzo
7 Giugno 2022 at 21:34
Buonasera,
stante la specificità della sua richiesta, le risponderò direttamente tramite email.
Cordialmente.
Alberto Rizzo