contatti@avvocatoalbertorizzo.it
Piazza Arpino 7, 12042 Bra (CN)

Social network:

Attività professionaleBuoni postali fruttiferi cointestati: cosa succede in caso di morte di uno dei titolari?

13 Aprile 2021

Buoni postali fruttiferi cointestati: la Cassazione si è pronunciata sul tema e, in mancanza di disciplina specifica al rimborso, ha previsto che si applica quella dei libretti di risparmio postale.

 

Con la pronuncia della Cassazione Civile, Sezione VI, 10 giugno 2020, n. 11137 (qui allegata), possiamo dare una risposta a tutti i risparmiatori che ci chiedono informazioni sulla pari facoltà di rimborso dei buoni postali fruttiferi, in caso di cointestatario deceduto.

Il contenuto della decisione

La Cassazione, con riferimento ai buoni postali fruttiferi cointestati che hanno la clausola di pari facoltà di rimborso, emessi prima dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 19 dicembre 2000, ha stabilito che il portatore può ottenere il pagamento dell’intero importo.

E questo senza che sia necessaria, nemmeno in caso di decesso di altro cointestatario, la quietanza congiunta degli altri aventi diritto.

La questione di diritto sui buoni postali fruttiferi cointestati

Considerata l’assenza di precedenti di legittimità, ed il rilevante rilievo nomofilattico della questione, la questione di diritto è stata posta all’attenzione della Cassazione.

Si è trattato, in particolare, di decidere quale fosse la disciplina applicabile in tema di legittimazione alla riscossione, nel caso di morte di un titolare, relativamente ai buoni postali fruttiferi cointestati.

La decisione della Cassazione e la soluzione del problema

La Suprema Corte ha esaminato il caso di buoni postali con la clausola della “pari facoltà di rimborso”.

In particolare, è stato chiarito se il tenore letterale della clausola, che attribuisce a ciascun cointestatario la disgiunta facoltà di ottenere il rimborso dell’intero montante dovuto, si scontri con norme imperative tali da determinarne la nullità parziale ex art. 1419, secondo comma.

A questo proposito non è rilevante l’art. 187 del D.P.R. 256/1989, relativo ai libretti di risparmio postale e non, invece, ai buoni postali.

Né tanto meno l’art. 48 decreto legislativo 346/1990, posta l’esclusione dei titoli di Stato (cui i buoni postali sono in proposito assimilabili) dalla dichiarazione di successione ex art. 12, lettera i), decreto legislativo 346/1990.

Né, infine, le norme del Libro III in tema di comunione ordinaria, considerata la loro radicale estraneità rispetto alla disciplina della contitolarità dei crediti, cui rinvia la stessa conformazione dei buoni postali.

Alberto Rizzo

 

SCARICA PDF


Sentenza Cassazione Civile 11137 del 10 giugno 2020

 

Per inviarmi un tuo contributo, clicca qui.

 

Per questi, e per altri approfondimenti, puoi iscriverti al canale Youtube dell’avvocato braidese Alberto Rizzo, specializzato in Diritto Bancario e Postale, nonché direttore generale dell’Accademia di Educazione Finanziaria, ente presieduto dal professor Beppe Ghisolfi, banchiere e scrittore internazionale: VISITA IL CANALE YOUTUBE
Logo Alberto Rizzo
Piazza Arpino 7 - 12042 Bra CN
0172 44812 | 328 4643900
contatti@avvocatoalbertorizzo.it

Social network:

RIFERIMENTI

alberto.rizzo@ordineavvocatialba.eu
RZZ LRT 72M24 B111O
IT 02916940048

© 2021, PC.COM