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InformazioneGreen pass totalmente inutile (e dannoso): la prova di resistenza

7 Agosto 2021

È doveroso ripeterlo in modo ancora più chiaro: delle tre condizioni poste dal certificato verde Covid-19 (vaccino, tampone negativo, guarigione) nessuna è garanzia scientifica di non contagiosità. E, allo stato, non è necessaria alcuna richiesta in tal senso per far accedere i clienti all’interno dei locali! Il Green pass totalmente inutile (e dannoso) è servito!

 

La posizione di Magistratura Democratica

Come ben sottolinea il recente report di Magistratura Democratica, “l’impressione è che con l’ultimo Decreto Legge n. 105/2021, l’ordinamento giuridico italiano non recepirebbe le scelte del diritto europeo in materia di Green pass, ovvero la facilitazione della libertà di circolazione in sicurezza tesa a sopprimere la quarantena obbligatoria”.

Al contrario il provvedimento del Governo “sembrerebbe conferire al Green pass natura di norma cogente ad effetti plurimi di discriminazione e trattamento differenziato”.

Dal 6 agosto 2021, infatti, sono state imposte diverse limitazioni in Italia per chi non dovesse essere in possesso di un vaccino anti-Covid somministrato, o di un tampone rapido o molecolare negativo o, da ultimo, della certificazione di guarigione.

“Siamo in presenza di trattamenti differenziati (in assenza di un obbligo generalizzato di vaccinazione) per andare al ristorante, al teatro, ai centri culturali, e già si parla di introdurli progressivamente anche per l’esercizio di altri diritti-doveri”.

 

Il controllo del Green pass nel concreto

Il Decreto Legge n. 105/2021 ha forza di legge e, pertanto, le norme contenute sono immediatamente operative.

Tuttavia, è essenziale evidenziare che il controllo della documentazione sulla vaccinazione, o sul tampone, viene delegato ai titolari o ai gestori delle strutture, che vi provvederanno con le modalità indicate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell’art. 9, comma 10, dello stesso Decreto Legge.

Peccato che non sia stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio, il quale avrebbe dovuto disciplinare le modalità di verifica dei documenti, in sinergia con quanto previsto dal Garante per la Privacy.

Per cui, allo stato, non è necessaria alcuna richiesta in tal senso per far accedere i clienti all’interno dei locali! Green pass totalmente inutile e dannoso, quindi, per molte delle categorie economiche già pesantemente danneggiate dalle misure adottate dal Governo in materia di chiusure e misure di contenimento della reiterata emergenza sanitaria nazionale (https://avvocatoalbertorizzo.it/spes-contra-spem-e-la-grande-mistificazione-dei-lockdown/).

Ed i gestori che, eventualmente, richiedessero dati sensibili, potrebbero incorrere in denunce penali e richieste di risarcimenti danni in sede civile, da parte dei loro clienti!

 

Il problema della fonte giuridica che introduce il Green pass totalmente inutile

Il Decreto Legge n. 105 è un atto avente forza di legge ma, l’articolo 16 della nostra Costituzione, richiede una Legge vera e propria per limitare la libertà di spostamento per motivi sanitari: quindi, tale provvedimento – finché non verrà convertito in Legge – è tanquam non esset.

Inoltre, anche ipotizzando la conversione in Legge, il Decreto Legge n. 105 rimarrebbe viziato da illegittimità costituzionale per violazione del divieto di discriminazione di cui al Considerando 36 del Regolamento europeo sul Green pass, oltreché ovviamente per violazione dell’articolo 3 della nostra Costituzione, perché lo stato vaccinale di un individuo rientra tra le condizioni personali che non possono legittimare disuguaglianze.

Oltre a quanto sopra, poi, vi sono altri ulteriori e pesantissimi profili di illegittimità costituzionale.

 

Qui di vietato c’è solo quello che ciascuno vuole che così sia

Chiariamo il punto: qui di vietato c’è solo quello che ciascuno vuole che così sia.

Attenzione, infatti, a dare energia al male, serve coscienza e consapevolezza.

Non scordiamoci l’anima.                                                  .

Primo: non è possibile giuridicamente obbligare nessuno al Green pass, trattandosi di pesantissima limitazione antidemocratica, tecnicamente inattendibile.

Tutto l’impianto orchestrato dall’attuale Governo è illegale ed illegittimo: non si possono visionare i dati sensibili delle Persone e nemmeno l’Autorità può procedere in questo senso, potendo solo visionare i documenti di identità

(http://www.ristretti.org/index.php?option=com_content&view=article&id=94389:tutela-dei-diritti-durante-il-lockdown-il-consiglio-deuropa-esamina-litalia&catid=220:le-notizie-di-ristretti&Itemid=1)!

Secondo: al Decreto Legge n. 105, art. 9, è stato aggiunto un comma 9, il quale recita:

“9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i Regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021”.

Pertanto, ai sensi del Regolamento UE 953/21, paragrafo 36, il Green pass previsto dal Decreto Legge n. 105 è illegittimo per violazione della norma sovranazionale, richiamata nel Decreto medesimo.

I ristoratori, direttori di musei, di palestre, il personale della scuola e dell’Università e chiunque sia chiamato a fare controlli devono semplicemente ignorare la norma italiana e, nel caso di controlli, devono fare riferimento all’art. 9, comma 9, Decreto Legge n. 52 del 2021 (che rimanda al Regolamento UE 953/21), il quale vieta espressamente di compiere discriminazioni di qualunque tipo.

 

Legittimazione giuridica del Green pass totalmente inutile e la prova di resistenza

La prova di resistenza, per verificare la legittimazione giuridica del Green pass, è costituita dall’assenza di obbligo vaccinale: soltanto una legge che imponga la vaccinazione obbligatoria – ove sussistano i presupposti legali e scientifici – potrebbe costituire valido fondamento giuridico al Green pass di tipo prescrittivo.

In Italia, dunque, si è passati da un modello europeo che propone di agevolare la libertà di circolazione in sicurezza, impostato su un concetto di responsabilità individuale e collettiva, ben riconducibile, nei suoi aspetti strutturali e funzionali, ai modelli liberal-democratici, ad un modello prescrittivo e discriminatorio, nel quale la dimensione della doverosità, pur presente in Costituzione, si troverebbe priva di un fondamento giuridico costituzionale, ed in ogni caso apparirebbe sproporzionata rispetto alle esigenze tese a garantire l’esercizio responsabile di libertà individuali.

 

L’articolo 32 della Costituzione

Ma perché non è possibile seguire la via maestra indicata dall’art 32 Costituzione, evitando ingiustificati, irragionevoli e sproporzionati trattamenti differenziati, anche su base locale, tramite l’imposizione con legge dell’obbligo del vaccino?

La risposta potrebbe essere la seguente: mentre è stato sicuramente in passato possibile per altri vaccini, non lo è, allo stato delle nostre conoscenze, per i vaccini anti Covid 19, i quali possono essere ragionevolmente incentivati, ma non imposti (neppure a categorie a rischio), come dimostra fra l’altro la richiesta del consenso informato.

Probabilmente il motivo risiede nel fatto che tale imposizione, per non trasformare il diritto alla salute in diritto tiranno, deve essere sostenibile, ovvero ragionevole e proporzionale.

La copertura dell’art 32 della Costituzione ammette l’imposizione di un sacrificio al singolo, ma solo a fronte di un beneficio collettivo certo ed anche a condizione che il sacrificio sia certamente vantaggioso, in termini di salute, anche per il singolo stesso: requisito che non può dirsi soddisfatto laddove il farmaco sia ancora in fase sperimentale (https://avvocatoalbertorizzo.it/non-stiamo-zitti-innanzi-alla-somministrazione-della-terapia-genica-anticovid19/).

In questo senso depone la storica sentenza della Corte Costituzionale n. 307/90, richiamata anche dalla sentenza della Consulta n. 5/2018.

Doveroso richiamare anche la sentenza n. 118/1996 della Corte costituzionale che, in riferimento a un danno alla salute conseguente alla vaccinazione antipolio, ha stabilito come: “… in nome del dovere di solidarietà verso gli altri è possibile che chi ha da essere sottoposto al trattamento sanitario (o, come in caso della vaccinazione antipoliomelitica che si pratica nei primi mesi di vita, chi esercita la potestà di genitore o la tutela) sia privato della facoltà di decidere liberamente. Ma nessuno può essere semplicemente chiamato a sacrificare la propria salute a quella degli altri, fossero pure tutti gli altri”.

 

Il punto di vista del Giurista sul Green pass totalmente inutile

Manteniamo dunque lucidità, ed il giusto distacco, che deve avere il Giurista: lo scontro non è tra si vax e no vax, tra si Green pass e no Green pass, o su chi non si vaccina che confida sull’immunità di gregge scommettendo sul fatto che lo facciano gli altri, e chi invece si comporta da cittadino diligente, lo scontro non è tra responsabili ed irresponsabili.

Come pure, chi decide di non vaccinarsi – è bene ricordarlo – esercita una scelta legittima in assenza di obbligo vaccinale ed il suo rifiuto va protetto e non ammantato di moralismo apocalittico.

La banalizzazione e volgarizzazione di tali argomentazioni rischia di alimentare, al contrario, una frattura sociale ed antropologica; il tema di fondo è come tutelare la salute nel rispetto della Costituzione, riuscendo a distinguere provvedimenti costituzionalmente orientati, da provvedimenti che si muovono al di fuori del perimetro costituzionale.

Il diritto alla salute, quale diritto fondamentale del singolo ed interesse della collettività, resta una priorità assoluta, ma da perseguire con provvedimenti che si articolino con equilibrio, tra tutela dei diritti ed inderogabilità dei doveri.

Infine, non lascia indifferenti il fatto che il Consiglio d’Europa, nella risoluzione del 27 gennaio 2021, stante l’attuale non obbligatorietà del vaccino e la contestuale necessità di rispettare il pieno esercizio della libertà di autodeterminazione degli individui, nel richiamare altresì gli artt. 8 e 9 della CEDU e l’art. 5 della Convenzione di Oviedo del 1996 sui diritti dell’uomo e la biomedicina, abbia risolutamente affermato la necessità di assicurare che nessuno venga discriminato per non essersi fatto vaccinare.

Le condizioni imposte per ottenere la certificazione verde, tuttavia, lasciano (eufemisticamente) perplessi sulla effettiva corrispondenza a questa raccomandazione.

 

Le conclusioni

In conclusione, al momento, non vi è sufficiente disponibilità a livello globale di vaccini e ciò evidenzia un altro cruciale aspetto della questione in gioco, quella dell’eguale accesso alle cure: essa dipende da una pluralità di fattori, tra cui le risorse messe a disposizione da parte degli Stati; la loro brevettazione, produzione, commercializzazione e distribuzione; la certificazione da parte delle agenzie farmaceutiche nazionali e internazionali, etc.

In tal senso, non si può fare a meno di notare come l’attivismo del Governo italiano riguardo all’estensione del Green pass strida con l’assenza di azioni concrete rispetto alla questione della sospensione dei diritti brevettuali relativi ai vaccini in commercio, nel quadro dell’accordo TRIPs.

Se è vero che la suddetta estensione è finalizzata al raggiungimento dell’immunità di gregge, non si capisce come quest’ultima possa essere raggiunta senza un’estensione della vaccinazione a popolazioni a noi assai vicine (si pensi, per esempio, alla Tunisia). E ciò, al netto di ogni considerazione sulle motivazioni solidaristiche o umanitarie, che anche da un punto di vista internazionalistico, dovrebbero spingere in questa direzione.

 

 

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Civico20News dell’8 agosto 2021

 

 

 

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