L’Avvocato Alberto Rizzo di Bra ottiene una decisione favorevole ad un coltivatore diretto
Non sussistono i presupposti per l’iscrizione alla gestione commercianti, poiché manca un’effettiva partecipazione personale all’attività aziendale attraverso un’opera lavorativa che abbia anche carattere di abitualità e prevalenza da parte del ricorrente”: queste, in sintesi, le motivazioni che hanno condotto la Dottoressa Paola Elefante, Giudice del Tribunale di Cuneo, ad accogliere i motivi di ricorso di un giovane agricoltore di Caramagna Piemonte, assistito dall’Avvocato Alberto Rizzo di Bra, con il deposito della sentenza n. 182.
I fatti oggetto del processo
Il ricorrente acquistava, nel corso del 2019, dal padre la quota del 50% della società in nome collettivo di proprietà della famiglia: l’impresa, in particolare, si occupava della essicazione del mais e della relativa commercializzazione.
Il giovane dal 2010 risultava, inoltre, coadiuvante nell’impresa individuale del padre.
Ma, con la notifica dell’atto oggetto del processo, veniva privato della qualifica di coltivatore diretto ed iscritto automaticamente, senza lo svolgimento di alcun tipo d’istruttoria, alla gestione commercianti, per il solo fatto di aver acquistato il 50% delle quote della predetta S.n.c.
L’onere della prova
La difesa del giovane agricoltore – patrocinato dall’Avvocato Alberto Rizzo di Bra – ribadiva come l’onere della prova rimanga sempre unicamente in capo all’INPS.
E, in virtù della vigente normativa, l’iscrizione alla gestione commercianti sia obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè:
- la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
- la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.);
- la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
- il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l’esercizio dell’attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Abitualità e prevalenza
Al riguardo, e come precisato più volte dalla Corte di Cassazione – dichiara l’Avvocato Alberto Rizzo – “non è sufficiente lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, di natura individuale o societaria, per essere iscritti ad un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi ma occorre che esistano, congiuntamente, i due requisiti di abitualità e prevalenza.
Tali requisiti – continua il Legale braidese – sono necessari per l’iscrizione alla gestione commercianti e quindi sono fatti costituivi dell’obbligo contributivo, il cui onere di prova è a carico dell’INPS, e devono essere intesi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto in seno alla stessa attività aziendale costituente l’oggetto sociale (ovviamente al netto dell’attività esercitata in quanto amministratore) e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell’impresa”.
La situazione concreta
Ciò detto il ricorrente, nella fattispecie oggetto del giudizio davanti al Giudice del Lavoro di Cuneo, lavorava presso l’impresa individuale del padre, la quale si occupava della coltivazione di circa 210-220 giornate piemontesi di terra distribuite fra i comuni di Caramagna, Racconigi, Cavallermaggiore e Sommariva.
Inoltre, il lavoro veniva svolto esclusivamente dal ricorrente e dal padre: non erano, infatti, presenti dipendenti o altre figure assimilabili.
Il giovane coltivatore diretto, in particolare, svolgeva la propria attività a tempo pieno per l’impresa del padre e il reddito nel 2019 lo aveva tratto esclusivamente da quest’ultima realtà.
La sentenza del Tribunale di Cuneo
Alla luce di tali fatti, il Magistrato – dichiara l’Avvocato Alberto Rizzo – “ha ritenuto che non sussistano i presupposti per l’iscrizione alla gestione commercianti, poiché manca un’effettiva partecipazione personale all’attività aziendale del ricorrente, attraverso un’opera lavorativa che abbia anche carattere di abitualità e prevalenza.
Ed ha dichiarato che nulla è dovuto da parte del ricorrente all’INPS, annullando l’avviso di addebito impugnato, nonché il connesso ruolo esecutivo, condannando anche l’Istituto a rifondere le spese di lite”.
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