Il Collegio di Palermo dell’A.B.F. ha riconosciuto il diritto ad ottenere le somme riportate nella tabella collocata nel retro dei buoni della serie “Q/P”, per oltre 22.000 euro.
Il caso affrontato dall’Arbitro
Il titolare di due buoni della serie “Q/P”, emessi il 16 luglio del 1986, del valore di Lire 2.000.000, si era visto respingere le richieste di riconoscimento degli interessi riportati nel retro dei titoli, a causa di una modifica dei rendimenti avvenuta prima della sottoscrizione degli stessi, e di un timbro che Poste aveva apposto sopra la tabella, che riportava i rendimenti.
Il contenuto della decisione sui buoni della serie “Q/P”
Con questa pronuncia il Collegio di Palermo dell’Arbitro ha stabilito la prevalenza di quanto riportato sui buoni della serie “Q/P”, rispetto alle modifiche introdotte con decreto ministeriale, in epoca precedente alla firma dei medesimi, senza che valesse in merito il timbro collocato da Poste.
Quest’ultimo, infatti, infatti, prevedeva gli interessi dovuti soltanto per i primi venti anni di validità dei buoni, non stabilendo nulla per gli interessi da pagare in favore del titolare per gli ultimi dieci anni.
La questione affrontata dall’Arbitro
Con questa decisione, Poste Italiane è stata condannata a rimborsare il titolare dei buoni, assistiti dall’Avvocato braidese Alberto Rizzo, Giurista esperto nella materia del diritto bancario e postale (https://avvocatoalbertorizzo.it/video/), gli interessi previsti per gli ultimi dieci anni, e non quelli inizialmente pagati dall’intermediario.
Così il risparmiatore è riuscito a farsi riconoscere oltre 22.000,00 euro in più rispetto a quanto voleva inizialmente corrispondere la controparte.
La soluzione sui buoni della serie “Q/P”
Si tratta di una decisione che conferma la possibilità, per le migliaia di titolari dei buoni della serie “Q/P”, di ottenere ciò che loro spetta.
In questo periodo, infatti, decorsi i trent’anni dall’emissione, tantissimi risparmiatori si recano negli uffici postali e, non consapevoli dei loro diritti, si vedono riconoscere importi inferiori rispetto ai rendimenti previsti nei buoni.
A questo proposito è necessario che ogni titolare di un buono postale, emesso dopo il giugno del 1986, lo faccia esaminare per capire se ha diritto a farsi corrispondere un importo maggiore rispetto a quanto conteggiato da Poste.
E questo anche se il titolo è già stato incassato: l’importante è che non siano decorsi oltre dieci anni da questo momento.
InvestireOggi.it del 30 giugno 2021
Per questi, e per altri approfondimenti, puoi iscriverti al canale Youtube dell’avvocato braidese Alberto Rizzo, specializzato in Diritto Bancario e Postale, nonché direttore generale dell’Accademia di Educazione Finanziaria, ente presieduto dal professor Beppe Ghisolfi, banchiere e scrittore internazionale: VISITA IL CANALE YOUTUBE