Il titolare di una società che si occupi semplicemente di gestire un patrimonio immobiliare con l’affitto degli immobili stessi, non deve pagare i contributi Inps.
A dirlo è la sentenza 12 del 2020 depositata dal tribunale di Cuneo, che ha accettato il ricorso dell’avvocato Alberto Rizzo di Bra. Il legale ha difeso la responsabile di un’azienda nel Cheraschese, alla quale l’Inps aveva richiesto arretrati per 15 mila euro relativi agli anni dal 2014 al 2017.
A essere contestato è stato il fatto che la signora fosse stata iscritta d’ufficio nei registri previdenziali come commerciante. Al contrario, il giudice del lavoro, dottoressa Daniela Rispoli, ha ritenuto che l’attività portata avanti dalla titolare non avesse alcun carattere commerciale.
«La mia cliente si è limitata a registrare i contratti di locazione e a percepire i canoni – spiega l’avvocato Rizzo -, come succede per tanti amministratori di “società immobiliari di godimento”, che affittano semplicemente senza fare compravendite. L’Inps ha dovuto accollarsi le spese legali perché aveva iscritto la mia cliente nella Gestione commercianti solo sulla base di documenti e senza aver verificato quale fosse la reale attività».