L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello numero 109 del 15 febbraio 2021, chiarisce che l’esenzione dipende dalla residenza fiscale del titolare al momento dell’emissione del titolo e può essere dovuta l’imposta sostitutiva anche per i risparmiatori che risultano residenti all’estero, in uno Stato che assicura un adeguato scambio di informazioni.
L’Istante (il soggetto, cioè, che ha presentato richiesta di interpello) risulta residente nel Regno Unito e regolarmente iscritta all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero), con decorrenza dal 30 aprile 2016.
E’ titolare di buoni fruttiferi postali decennali indicizzati all’inflazione, sottoscritti nel 2012, quando la stessa era residente fiscalmente in Italia.
Nel quesito viene chiesto se, ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 che prevede la non imponibilità in Italia per gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all’articolo 2, comma 1, percepiti da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, debba valere la residenza fiscale dell’intestatario al momento della riscossione o quella al momento dell’emissione dei titoli.
Al riguardo – commenta l’Avvocato Alberto Rizzo, Legale specializzato nella tutela del risparmio bancario e postale – risulta rilevante la situazione del contribuente al momento dell’emissione.
Infatti, anche se il soggetto – quando procede con la riscossione – ha la residenza fiscale all’estero, in un paese che assicura un adeguato scambio di informazioni, si applica l’imposta sostitutiva.
Con la risposta all’interpello numero 109 del 15 febbraio 2021, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che:
“Alla luce dell’inquadramento normativo e regolamentare […], Poste Italiane S.p.A. applicherà l’imposta sostitutiva sugli interessi derivanti dai buoni postali fruttiferi in oggetto, in quanto l’Istante, al momento dell’emissione di tali titoli, era residente in Italia”.
Viene esclusa, quindi, la possibilità di applicare il regime di non imponibilità riservato ai non residenti e si applica l’imposta sostitutiva pari al 12,5%.
Ed a sostegno delle sue argomentazioni l’Agenzia delle Entrate ricostruisce il quadro normativo di riferimento.
Innanzitutto bisogna considerare che, sul piano internazionale, la ripartizione della potestà impositiva tra Italia e Regno Unito è regolata dalla Convenzione contro le doppie imposizioni ratificata con legge 5 novembre 1990, n. 329.
Restringendo l’esame al nostro Paese, la lente di ingrandimento si sposta sull’articolo 23 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), che regola l’applicazione delle imposte sui redditi nei confronti dei non residenti.
A norma di questo articolo si considerano prodotti in Italia “i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali”.
Su quest’ultimo punto occorre, poi, tenere presenti le regole previste dal Decreto legislativo numero 239 del 1996:
- in via ordinaria si applica un’imposta sostitutiva pari al 12,5% per i gli interessi e gli altri proventi derivanti dai buoni postali fruttiferi;
- è previsto un regime esenzione dall’applicazione dell’imposta sostitutiva sugli interessi derivanti, tra gli altri, dai buoni postali fruttiferi, se percepiti da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.
Ed in effetti il Regno Unito è uno di questi.
Ma è presente un ultimo, fondamentale, aspetto da considerare, costituito dalle condizioni dettate dal regolamento che disciplina le modalità applicative dell’imposta sostitutiva, adottato con il decreto interministeriale 23 dicembre 1998, n. 511, sui proventi dei buoni postali di risparmio.
Il testo prevede che il regime di esenzione si applica solo nel caso in cui sia accertata la continuità del diritto fino dall’emissione del titolo, che al buono postale fruttifero non è possibile applicare un doppio regime fiscale e che se nel periodo di possesso del titolo mutano le condizioni in base alle quali è riconosciuto il diritto all’esenzione, è possibile esercitarlo solo nel caso in cui l’attestazione richiesta è acquisita Poste italiane prima che si verifichi il cambiamento.
In conclusione:
“Ai fini dell’applicazione del regime di esenzione, infatti, Poste italiane S.p.A. acquisisce, ai sensi dell’articolo 4 del decreto interministeriale, l’attestazione rilasciata dalle competenti autorità fiscali del Paese in cui il beneficiario degli interessi sui buoni postali fruttiferi ha la residenza, dalla quale risulti la sussistenza della residenza in un Paese cd. white list.
Tale attestazione può essere acquisita anche all’atto del pagamento, sempreché dalla stessa risulti specificamente che la condizione di essere residente in un Paese white list non sia variata durante tutto il periodo in cui il beneficiario degli interessi sia stato intestatario dei buoni postali fruttiferi”.
Agenzia delle Entrate. Risposta 109 del 15.02.2021
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