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Attività professionalePer i buoni fruttiferi attenzione a quanto rimborsano le Poste

22 Gennaio 2019

Grazie a un ricorso, a due roerini sono stati liquidati oltre 17mila euro in più

 

In questi primi mesi del 2019 sono scaduti, o sono prossimi alla scadenza, molti buoni fruttiferi postali delle serie O, P e Q, sottoscritti dai risparmiatori e per i quali Poste italiane si rifiita di riconoscere i rendimenti riportati nelle tabelle apposte sul retro dei medesimi. Si tratta di buoni postali emessi successivamente al giugno del 1986, data in cui l’allora Ministero del tesoro aveva modificato i rendimenti, con un effetto retroattivo e in misura fortemente negativa dei buoni fruttiferi stessi, per i quali le tabelle apposte sul retro – e riportanti i rendimenti per i successivi trent’anni – evidenziano ancora gli interessi previsti prima della modifica introdotta dal decreto ministeriale.

Abbiamo chiesto all’avvocato braidese Alberto Rizzo, giurista ed esperto di diritto bancario e finanziario, cosa stia succedendo a molti risparmiatori.«In effetti, per questi buoni postali, la Corte di cassazione a sezioni unite, con la sentenza n. 13.979 del 2007, ha affermato il diritto dei risparmiatori a vedersi riconosciuti i rendimenti riportati nei buoni fruttiferi postali, a prescindere da quanto disposto dal decreto ministeriale, affermando che, nella disciplina dei buoni postali fruttiferi, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti».

Quindi il comportamento di Poste italiane si pone in contrasto con questa giurisprudenza?
«È proprio così. Contraddicendo il principio di diritto affermato dalla Cassazione, infatti, ancora oggi Poste si rifiuta di riconoscere i rendimenti riportati nelle tabelle apposte sul retro dei buoni. Emblematico è il caso di due soggetti residenti nel Roero, ai quali – per dei buoni fruttiferi postali sottoscritti nel 1986 dal defunto marito e padre, e da questo lasciati in eredità a moglie e figlio, che
prevedevano dei rendimenti pari a oltre 50mila euro – Poste italiane si era rifiutata di corrispondere quanto indicato negli stessi, offrendo di pagare soltanto 33mila euro, sostenendo che i rendimenti riportati nei buoni postali erano stati modificati dal Governo nel giugno del 1986».

E, quindi, quale tutela si può fornire ai risparmiatori che incorrono in simili comportamenti?
«Nel caso specifico, avverso tale decisione di Poste italiane, i due risparmiatori si sono rivolti al mio studio legale e, ricorrendo all’arbitro bancario-finanziario, hanno ottenuto la condanna di Poste italiane a corrispondere l’intero importo indicato nei buoni fruttiferi postali. Il diritto dei risparmiatori a vedersi riconosciuto quanto risultante dalle tabelle apposte sui buoni postali è stato ripetutamente affermato da tale autorità che, in numerose decisioni, ha altresì riconosciuto il diritto dei possessori di buoni – per i quali è stato variato il rendimento in forza di apposito timbro riportante i nuovi rendimenti per gli anni dal 1° al 20° – ad ottenere, per gli anni compresi dal 21° al 30°, l’originario rendimento previsto nella tabella».

È importante, in conclusione, che tutti i possessori di buoni fruttiferi postali, i quali sono scaduti o sono prossimi alla scadenza, si rivolgano a professionisti specializzati nella materia della tutela del risparmio, per far verificare i propri buoni e controllare il diritto a ottenere l’applicazione dei rendimenti riportati nei medesimi.

 

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Gazzetta d’Alba, 22 gennaio 2019

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