Una nuova sentenza della Cassazione aiuta chi li ha acquistati dopo il 13 giugno 1986
«Nel pronunciarsi sul ricorso di un risparmiatore che aveva acquistato dei buoni postali fruttiferi negli anni 1982 e 1983, presentati all’incasso solo nel dicembre del 2004, la Corte, con sentenza a sezioni unite, ha ribadito la legittimità della modifica in pejus dei tassi di interessi. Questa era stata disposta con decreto ministeriale del Tesoro il 13 giugno 1986, prevedendo l’erogazione di somme nettamente inferiori rispetto a quanto indicato nelle tabelle poste sui buoni fruttiferi».
«A fronte della variazione del tasso di interesse, secondo la suprema corte, era consentita al risparmiatore la scelta di chiedere la riscossione dei buoni, ottenendo gli interessi corrispondenti al tasso originariamente fissato, oppure quella di non recedere dall’investimento che avrebbe prodotto, da quel momento, i minori interessi di cui sopra. Questo, fatto salvo il diritto del risparmiatore di ottenere gli interessi originariamente fissati per il periodo precedente alla variazione. Tuttavia, nulla di tutto questo è avvenuto nel caso in esame, e deve ritenersi che il risparmiatore fosse consapevole del fatto che riscuotendo successivamente avrebbe ottenuto una corresponsione degli interessi diversa».
«È importante che tutti i possessori di buoni fruttiferi postali, scaduti o prossimi alla scadenza, si rivolgano a professionisti specializzati in tutela del risparmio, per far verificare i propri buoni e accertare il diritto a ottenere l’applicazione dei rendimenti in essi riportati».