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Attività professionaleBuoni postali scaduti: novità positive per i risparmiatori

5 Marzo 2019

Una nuova sentenza della Cassazione aiuta chi li ha acquistati dopo il 13 giugno 1986

 

Nei giorni scorsi la Corte di cassazione è intervenuta nuovamente sul tema dei buoni fruttiferi postali, confermando la possibilità di una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori. Per capire meglio le conseguenze concrete della sentenza, abbiamo chiesto chiarimenti all’avvocato braidese Alberto Rizzo, esperto di diritto bancario e finanziario.

 

Che cosa ha stabilito la suprema corte?
«Nel pronunciarsi sul ricorso di un risparmiatore che aveva acquistato dei buoni postali fruttiferi negli anni 1982 e 1983, presentati all’incasso solo nel dicembre del 2004, la Corte, con sentenza a sezioni unite, ha ribadito la legittimità della modifica in pejus dei tassi di interessi. Questa era stata disposta con decreto ministeriale del Tesoro il 13 giugno 1986, prevedendo l’erogazione di somme nettamente inferiori rispetto a quanto indicato nelle tabelle poste sui buoni fruttiferi».

 

Concretamente cosa comporta la sentenza per i risparmiatori?
«A fronte della variazione del tasso di interesse, secondo la suprema corte, era consentita al risparmiatore la scelta di chiedere la riscossione dei buoni, ottenendo gli interessi corrispondenti al tasso originariamente fissato, oppure quella di non recedere dall’investimento che avrebbe prodotto, da quel momento, i minori interessi di cui sopra. Questo, fatto salvo il diritto del risparmiatore di ottenere gli interessi originariamente fissati per il periodo precedente alla variazione. Tuttavia, nulla di tutto questo è avvenuto nel caso in esame, e deve ritenersi che il risparmiatore fosse consapevole del fatto che riscuotendo successivamente avrebbe ottenuto una corresponsione degli interessi diversa».

 

È possibile un danno per chi è in possesso dei buoni?
«In realtà affermando tale principio, e circoscrivendolo in modo specifico ai soli buoni fruttiferi sottoscritti in epoca precedente all’emanazione del decreto ministeriale, le sezioni unite della Cassazione hanno ribadito che la riduzione dei tassi di interesse non è applicabile ai buoni postali sottoscritti in data successiva e riportanti ancora i maggiori rendimenti. In questo caso, infatti, sono da considerarsi prevalenti le condizioni riportate nella tabella sul retro del buono postale rispetto a quelle dettate dal regolamento istitutivo».

 

Come si devono comportare i detentori di buoni fruttiferi postali?
«È importante che tutti i possessori di buoni fruttiferi postali, scaduti o prossimi alla scadenza, si rivolgano a professionisti specializzati in tutela del risparmio, per far verificare i propri buoni e accertare il diritto a ottenere l’applicazione dei rendimenti in essi riportati».

 

Adriana Riccomagno

 

APRI L'ORIGINALE


Gazzetta d’Alba, 05 marzo 2019

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