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Attività professionaleCultura CivicaIl reiterato deficit democratico

7 Dicembre 2020

È destinato a finire l’arbitrio del Governo Conte: con l’ordinanza 7468, emessa dal TAR Lazio, i DPCM vengono giudicati “carenti d’istruttoria” e “carenti di motivazioni” e, soprattutto, per la loro continua reiterazione, potrebbero violare la Costituzione.

 

La decisione risponde ad una domanda precisa: fin dove lo Stato, e le autorità locali, possono spingersi a limitare la libertà dei cittadini per fronteggiare uno stato di emergenza sanitaria come quello attuale?
La questione è fonte di acceso dibattito e, a maggio, era stato pubblicato un mio articolo sulla rivista specialistica BancaFinanza, diretta dal Professor Beppe Ghisolfi, intitolato “Il deficit democratico”.
Veniva sostenuta ed argomentata, sostanzialmente, la totale contrarietà a Costituzione degli strumenti giuridici adottati dal Governo per limitare i diritti dei cittadini.

Ora, sul tema, interviene la prima ordinanza in Italia, pubblicata lo scorso 4 dicembre, da parte della prima sezione del TAR per il Lazio.
Con l’ordinanza n. 7468, i DPCM vengono giudicati “carenti d’istruttoria” e “carenti di motivazioni” e, soprattutto, per la loro continua reiterazione, potrebbero violare la Costituzione.
È destinato a finire, pertanto, l’arbitrio del governo Conte, perché questa decisione dice chiaramente che il Governo deve fare un’adeguata istruttoria nei suoi prossimi DPCM, e dovrà esibire, per ragioni di ovvia trasparenza, tutti gli atti sui quali, in qualche modo, si fondano questi provvedimenti amministrativi.

La denunciata “carenza di motivazioni” dei DPCM si basa sul fatto che tali atti amministrativi si fondano su pareri formulati dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS), i quali non vengono immediatamente resi pubblici, ma rimangono ingiustificatamente secretati per almeno 45 giorni.
La “carenza d’istruttoria”, invece, è connessa al fatto che le obbligazioni imposte dal Presidente del Consiglio dei Ministri non sarebbero adeguamento motivate, ma solo giustificate con un inutile rinvio ai verbali del CTS che, tuttavia, non vengono allegati, neppure come estratto di sintesi.
Essendo il DPCM un provvedimento amministrativo, in carenza di adeguate motivazioni, si mostra come atto ingiustificato, se non addirittura arbitrario.
L’ordinanza interviene anche sull’obbligo dell’uso delle mascherine nelle scuole primarie, giudicandolo come non motivato.

Nel caso specifico, i Magistrati ritengono meritevole di approfondimento giuridico l’imposizione e «l’uso della mascherina, in modo incondizionato sul tutto il territorio nazionale, – durante l’intero orario scolastico – anche ai bambini di età compresa fra i sei e gli undici anni».
«Dal DPCM impugnato – proseguono i Magistrati – non emergono elementi tali da far ritenere che l’amministrazione abbia effettuato un opportuno bilanciamento tra il diritto fondamentale alla salute della collettività e tutti gli altri diritti inviolabili, parimenti riconosciuti e tutelati dalla costituzione, fra cui primariamente il diritto alla salute dei minori di età ricompresa fra i 6 e gli 11 anni>>.
Quanto sopra evidenziato potrebbe, infatti, connotare di ragionevolezza e proporzionalità l’imposizione ai minori dell’uso di un dispositivo di protezione individuale in modo prolungato e incondizionato, anche “al banco” e con distanziamento adeguato.

In particolare, sempre in riferimento all’obbligo di mascherina per i bambini della scuola primaria (under 11), il TAR del Lazio sostiene che nei provvedimenti del premier Conte è assente «specifica istruttoria [basata] sulla “situazione epidemiologica locale” di ciascuna regione, sul “contesto socio-culturale” in cui i bambini vivono, come suggerito dal CTS nel verbale n. 104».
Mancano, altresì, nei DPCM di Conte, valutazioni scientifiche sulle «ricadute di tale imposizione sulla salute psico-fisica dei minori in una fase della crescita particolarmente delicata».
In definitiva, imporre la mascherina ai bambini nelle “zone gialle” sarebbe attualmente scientificamente ingiustificato.

Degno di nota dell’ordinanza firmata dal presidente del TAR Lazio, Antonino Savo Amodio, e dal magistrato relatore, Laura Marzano, è il passaggio che adombra profili di incostituzionalità dei DPCM seriali.
Si legge, infatti, nel provvedimento che «le misure finora assunte per fronteggiare l’epidemia da Covid 19, di cui la difesa erariale enfatizza la temporaneità, nei fatti risultano avere sostanzialmente perso tale connotazione stante la rinnovazione di gran parte delle stesse con cadenza quindicinale o mensile», e pongono, pertanto, secondo il Collegio giudicante, «numerose e complesse questioni, anche di illegittimità costituzionale».

 

 

 

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 Scarica l’Ordinanza del TAR del Lazio del 4.12.2020

 

 

Per questi, e per altri approfondimenti, puoi iscriverti al canale Youtube dell’avvocato braidese Alberto Rizzo, specializzato in Diritto Bancario e Postale, nonché direttore generale dell’Accademia di Educazione Finanziaria, ente presieduto dal professor Beppe Ghisolfi, banchiere e scrittore internazionale: VISITA IL CANALE YOUTUBE

 

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