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Attività professionaleSe la dipendente diventa socia, mantiene il diritto all’indennità di maternità e di allattamento

21 Luglio 2012

Importante pronuncia del Tribunale di Cuneo in materia di obblighi assistenziali dell’Inps

 

È stata depositata una recente sentenza – la n. 92 del 2012 – da parte del Tribunale di Cuneo, su una vicenda che ha interessato una Società sita nel Fossanese.

All’epoca dei fatti oggetto di causa – per i quali il legale braidese dell’Azienda, l’avvocato Alberto Rizzo, ha presentato due ricorsi, poi riuniti in un unico procedimento, davanti al Giudice del Lavoro di Cuneo, la dottoressa Silvia Casarino -, gli ispettori dell’INPS contestavano alla titolare dell’Impresa che dovesse escludersi – con riferimento al periodo in cui la stessa era stata nel contempo lavoratrice dipendente e socia della Società – la sussistenza degli elementi tipici della subordinazione.

La ricorrente, infatti, era stata dipendente della Società dal 1993 al dicembre del 2008 e, dal maggio del 2005, ne era diventata altresì socia; quindi, dal gennaio del 2009, mantenendo la qualità di socia, si era dimessa – per motivi personali – da lavoratrice dipendente e si era iscritta alla gestione commercianti, in qualità di socia dell’Azienda.

Secondo l’INPS, a decorrere dal momento dell’assunzione della carica di socio la ricorrente non poteva più essere considerata lavoratrice subordinata, non sussistendo più gli elementi caratterizzanti di tale rapporto di lavoro. L’Istituto, quindi, aveva provveduto a recuperare le prestazioni assistenziali erogate a titolo di indennità di maternità e di allattamento alla socia-dipendente, nonché a retrodatare – con un ulteriore verbale – il momento di iscrizione della titolare nella gestione commercianti, sin dal 2005, anno in cui la medesima era diventata socia dell’Azienda.

In forza di tali verbali, veniva imposto alla Società e, solidalmente, alla socia-dipendente il pagamento di una somma di poco inferiore ai 25.000,00 Euro, a titolo di contributi, sanzioni aggiuntive e diritti di riscossione vantati dall’INPS.

Le testimonianze escusse in corso di causa hanno confermato che – pur successivamente all’assunzione della carica di socia – la ricorrente aveva continuato a lavorare esattamente come nel periodo precedente, osservando un orario di lavoro e prendendo ordini direttamente dall’Amministratore dell’Azienda.

L’INPS, per contro, sosteneva che a decorrere dal momento dell’assunzione della carica di socia la titolare non poteva più essere considerata lavoratrice subordinata.

“Peccato – dichiara l’Avvocato Alberto Rizzo – che dall’istruttoria svolta in giudizio sia emerso in modo incontrastato che il rapporto tra la Società e la ricorrente , anche quando quest’ultima è diventata socia, ha continuato a svolgersi secondo le caratteristiche originarie e tipiche della subordinazione. Sono cadute, quindi, entrambe le pretese creditorie dell’INPS, tramite le azioni di accertamento negativo incardinate davanti al Tribunale di Cuneo”.

“La soddisfazione per il risultato raggiunto è molta – conclude il legale braidese Alberto Rizzo – in quanto segna un importante precedente a favore di tanti soggetti che, analogamente alla mia Cliente, dovessero ricevere richieste di pagamento da parte dell’INPS il quale, tra l’altro, è stato condannato a rifondere una parte consistente delle spese di lite”.

 

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Targato CN, 21 luglio 2012

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